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giovedì 18 marzo 2010

Ma davvero non esiste alcuna truffa attorno al signoraggio?


Pubblico questo riadattamento di una nota di MMST su una pagina di facebook al momento censurata.



Il vasto pubblico ha avuto un minimo di familiarità con l’argomento a seguito del caso Madoff. Parliamo del gioco Ponzi, dal nome del suo ideatore Charles Ponzi che da profeta della finanza raccoglieva risparmio garantendo rendimenti più alti di quelli di mercato attraverso giri e scambi complicati di marche bollate che nessuno capiva.
[N.d.R
da wikipedia: Lo schema di Ponzi (spesso confuso con lo schema piramidale o il marketing multilivello) è un modello economico di vendita truffaldino che promette forti guadagni alle vittime a patto che queste reclutino nuovi "investitori", a loro volta vittime della truffa.
]

In realtà questa è solo la spiegazione di facciata che Ponzi dava ai risparmiatori quando gli facevano domande sulle sue fortune, il denaro di fatto non veniva investito da nessuna parte. Ma se i primi investitori guadagnavano effettivamente rendimenti alti; Charles da dove li ricavava tutti questi profitti? Da nessuna parte, girava semplicemente ai vecchi risparmiatori che attendevano il rimborso, denaro apportato dai nuovi investitori, pertanto le alte remunerazioni ai primi fortunati risparmiatori, alimentavano la fama profetica di Ponzi e attirarono nuovi risparmiatori da spennare. La fine logica e matematica di questa progressione geometrica dei deficit se non viene interrotta immediatamente è una sola: crack di dimensioni colossali.
Che Charles arrivi fino alla fine del percorso o che venga interrotto all’inizio e sborsi di tasca sua il limitato deficit che è riuscito a produrre non cambia la tipologia dello schema.
Ora facciamo un esempio, io convinco un mio amico Gianni ad affidarmi 100 euro al posto di un titolo che chiamerò “100 gnocche” (cambio 1 euro-1 gnocca), gli dico che potrà tranquillamente usarlo come mezzo di pagamento nel negozio del mio amico Pinotto perché ho garantito a Pinotto che se riceverà “100 gnocche “ io le cambierò con 200 euro. Ma i 100 euro di differenza da dove li prendo?
O dalla mia attività o meglio dal mio altro amico Ciccio al quale ho esposto stesso discorso fatto con il mio amico Gianni pertanto con il cambio “100 gnocche contro 100 euro”, peccato che ora il deficit sia già salito a 200 euro e via dicendo.
Simile al gioco ponzi vero? Anzi identico di fatto c’è poca differenza se prima di tornare dal sig. Ponzi con il credito che ho nei suoi confronti il credito lo cedo al negoziante che si presenterà al mio posto.
Peccato che nel secondo caso ho descritto il meccanismo del simec. Il prof. Auriti che denunciava truffe bancarie gigantesche che nessun economista vedeva forse perché compromesso con la finanza o perché non sufficientemente illuminato dalla luce della ragione, per salvare il paese dagli strozzini ha usato uno schema creditizio di un truffatore vero.
La fine rispetto a Ponzi di fatto è diversa, in questo caso l’ideatore non scappa con la cassa ma rimborsò le perdite, salvato dalla guardia di finanza che chiudendo i battenti sul nascere dell’”esperimento” evitò deficit di proporzioni ben più ragguardevoli.
Pertanto grazie alle fiamme gialle i signoraggisti possono celebrare il loro eroe senza macchia.


La teoria di Auriti è questa, un pezzo di carta vale zero di costo intrinseco ma se le persone si mettono d'accordo quel pezzo di carta diventa improvvisamente ricchezza per effetto di una magico potere spirituale emanato dalla società. Pertanto questa crescita di ricchezza (da pochi centesimi al milione comparsa dal nulla) se la stampa lo stato è del popolo se la stampa il banchiere è un debito per il popolo (il famoso profitto del 200%). In quell'esperimento Auriti voleva dimostrare che le persone accettavano moneta non emessa dalla banca d'italia, peccato che l'accettavano in cambio di una promessa di pagamento delle stesse lire (la odiatissima moneta a corso forzoso che è quello che da valore).



Passiamo alla parte giuridica.
Per farlo prendo spunto dall'ordinanza di dissequesto del simec emessa dal tribunale di chieti,
Senza addentrarci sulla definitività giudiziaria del provvedimento che non mi interessa vorrei evidenziare come in questa" vittoria" per Auriti il tribunale abbia classificato giuridicamente il simec.

Riepilogo: i simec erano stati sequestrati con l'accusa di raccolta abusiva di risparmio in violazione del Tub. Infatti la raccolta di denaro con obbligo di rimborso è un'attività che possono fare solo istituti in possesso di autorizzazioni e garanzie (banche) che auriti non aveva.
Il tribunale invece dice: "no questa non è attività di raccolta di risparmio" e spiega il perchè.
"Infatti - a parte il sospetto d'incostituzionalità dell'ipotesi incriminatrice prevista dal combinato disposto di cui all'art 11 comma 1 e 130 D. L vo 385/93. nella parte in cui individua, genericamente e in violazione del principio di tassatività in qualsiasi veste giuridica (id est "sotto altra forma") la condotta illecita - nessuna acquisizione di fondi con obbligo di rimborso viene attuata dal prof. Auriti."
Pertanto attenzione perchè il tribunale dice che auriti con quello scambio non aveva legalmente alcun obbligo di rimborso.
Infatti quello secondo il tribunale non è un contratto con obbligo di rimborso ma un contratto di compravendita (lira-simec) con patto di retrovendita.

"L'indagato, invero - come riconosciuto dallo stesso GIP - pone in essere un atto di compravendita al momento dell'emissione dei cd Simec. in esecuzione del quale Il compratore acquista, versando lire, un quantitativo di identico valore di Simec. Dal che, trattandosi di un atto inquadrabile nell'ambito degli artt. 1470 e ss cc. non può ipotizzarsi alcuni obbligo di rimborso sia in senso stretto che in senso lato."

"Successivamente, il simbolo denominato Simec diviene - come reca la stessa dicitura inserita nel predetto documento - " di proprietà del portatore " così che nella dinamica negoziale lo stesso non è pagabile ma convertibile. E', invero, proprio il portatore del documento che gli conferisce il valore, accettandolo ad un valore doppio; documento che, allo stesso modo e nei medesimi termini, viene accettato dagli esercizi convenzionati associati, alla stregua di un' iniziativa promozionale. Il commerciante aderente al sistema, infatti dopo averlo accettato può riporlo in circolazione nel sistema, ovvero convertirlo ad un corrispettivo determinabile secondo i livelli di liquidità presenti nello stesso sistema. Trattasi, in questo caso, di un atto di retrovendita, ammissibile e meritevole di tutela cx art. 1322, comma 2 c.c.E' evidente, pertanto, che le somme utilizzate dai consumatori per l'acquisto dei Simec e, di poi, riversate nel sistema associativo mediante acquisto dei beni presso gli esercizi convenzionati, attesa la destinazione diretta ed immediata all'acquisto di beni di consumo spesso voluttuari, non possono affatto essere ricondotte nel cd risparmio personale o familiare."

Il patto di successiva retrovendita ha lo stesso valore di un contratto preliminare o meglio per cambiare di un contratto di pronti contro termine che magari i risparmiatori fanno con le banche credendoli strumenti sicuri come le obbligazioni statali e qualche volta prendendo sonore fregature.
Perchè non vi è alcun obbligo di rimborso ma se la parte inadempiente dimostra di essere impossibilitata ad adempiere ha come obbligo il solo risarcimento del danno dato che il primo contratto è stato adempiuto dai due soggetti. Es. io compro un cavallo a 1000 e mi impegno a rivendertelo dopo un mese a 1100, se mi cucino il cavallo dovrò risarcire il danno dato che la mia controparte aveva comunque ricevuto 1000 e non era a bocca asciutta ma con quei 1000 si può comprare un altro cavallo, questa è la logica.


Il tribunale infatti precisa: "L' insussistenza di alcun obbligo di restituzione a carico dell'Auriti anche nei confronti degli stessi commercianti poichè la convertibilità, come tale, esclude una struttura negoziale di tal fatta -consente di ritenere che nella fattispecie vi sia un mero esercizio della libertà negoziale e della iniziativa economica sotto forma associativa. Ciò posto, tutti e tre i dedotti momenti - libertà negoziale, d'iniziativa privata e di associarsi - rivestono rilievo costituzionale e non possono subire compressioni ingiustificate."
"soprattutto la preventiva conoscenza che l'importo eventualmente convertibile è unicamente quello derivante dalla vendita dei Simec - secondo quanto risulta dalle dichiarazioni dei commercianti e dalle lettere acquisite agli atti -, per cui la differenza tra valore nominale e di cambio costituisce il rischio d'impresa di cui ognuno di loro si è fatto carico."

Occhio perchè il tribunale dice che i commercianti (sicuramente sotto consiglio di Auriti e molto probabilmente senza sapere nulla di quello che stavano dichiarando), si sono fatti carico del rischio cambio, ovvero del fatto che Auriti poteva benissimo non essere in grado di riacquistare i simec.
Insomma ricordano tanto i contratti dei derivati firmati dalle imprese in cui dichiarano di avere esperienze decennali in campo della finanza...