martedì 28 dicembre 2010

Signoraggio bancario: conclusioni

Tiriamo le somme di questo primo anno di indagini sul signoraggio bancario ed emissione della moneta.

La prima domanda che mi sono posto è di tipo economico:
A quanto ammontano e a chi vanno gli utili della BCE?
Ho studiato statuti, esaminato bilanci, e tirando le somme ho concluso che gli utili da signoraggio sono distribuiti allo Stato, fatti salvi 15600 euro l'anno.
Inoltre ai privati sono distribuiti lo 0.5% delle riserve, qualora queste abbiano dato sufficienti frutti. Ossia tale 0.5% è preso dai frutti delle riserve.
Tutto questo è ben documentato in una nota.

Osservato che la maggior parte delle quote di bankitalia (società di diritto pubblico) sono in mano a privati, ho indagato sulle motivazioni di questa situazione, trovando che lo Stato attraverso la promulgazione di alcune leggi ha imposto alle fondazioni bancarie di privarsi delle quote di bankitalia che prima possedevano. In seguito, sempre lo Stato, ha adeguato lo statuto di bankitalia per allinearlo alla nuova situazione determinatasi.
Questo è descritto un una nota sulla modifica dell'art.3 di bankitalia.

Assodato che i privati non hanno una rendita economica rilevante da bankitalia, ho verificato che neanche dal punto di vista del controllo avessero alcun potere, ossia che non ci fosse un conflitto di interessi tra controllore (bankitalia) e controllati (le banche private).
Con uno studio approfondito ho appurato che i partecipanti di bankitalia non hanno di fatto alcun controllo sulle attività esterne e/o inerenti le funzioni pubbliche della stessa.
Tutto questo è ampiamente illustrato e dimostrato in una nota.

Ho anche indagato sulla natura giuridica della BCE e sul suo statuto. Ne è emerso che, lungi dall'essere un ente privato e indipendente dagli Stati, è semplicemente una Istituzione dell'Unione Europea a cui è stata attribuita la funzione di gestire la politica monetaria.
I suoi limiti operativi e gli obiettivi che la BCE persegue sono dettagliati in una nota.
Ho indagato anche su che tipo di operazioni svolge la BCE, scoprendo che la maggior parte dei titoli che compra per emettere moneta sono obbligazioni bancarie e NON titoli di Stato come si potrebbe immaginare.

Oltre ad aver indagato sui principali attori diretti e indiretti della creazione di moneta (BCE, bankitalia, banche private), mi sono occupato di vari meccanismi rilevanti che riguardano il signoraggio e l'emissione monetaria.
In particolare, della proprietà della moneta all'atto dell'emissione, scoprendo che essa nasce nel momento stesso dell'emissione e dunque nasce come appartenente a chi la riceve ossia a chi viene accreditata.
Sul meccanismo di riserva frazionaria ho scritto varie note, che ne trattano vari aspetti. In particolare: il fatto che la riserva frazionaria non crea inflazione, dettagli su come funziona la riserva frazionaria, osservando tra l'altro come qualsiasi altra società privata NON ha il dovere di mettere in circolazione denaro affinché uno possa avvalersi dei suoi servizi.
Ancora, con la nota "come prestano i soldi le banche" ho cercato di spiegare nel modo più semplice possibile il meccanismo, affinché fosse comprensibile a tutti.
Non poteva mancare una disamina giuridica sul meccanismo del credito, da cui è emerso che, secondo la legge, la banca quando presta soldi che le provengono dai depositi dei correntisti, a tutti gli effetti presta soldi propri (art.1834 codice civile).
Ho fatto anche un glossario sui termini più usati inerenti la moneta, per maggior chiarezza.

Dato che i signoraggisti, per convincere la gente che ci sia un problema enorme inerente l'emissione della moneta, hanno inventato varie storielle, una più assurda dell'altra, le ho esaminate ad una ad una per metterne in evidenza i punti di distacco dalla realtà e le contraddizioni in esse contenute.
Sono per la maggior parte storielle che tendono a far credere che ci sia un meccanismo di emissione della moneta che induce forzatamente lo Stato e i privati ad indebitarsi sempre più.
In particolare, l'isola dei naufraghi, di cui ho messo in evidenza le assurdità, della storiella su "bankenstein", anch'essa confutata in ogni punto, una storiella di Margrit Kennedy, del tutto erronea nelle conclusioni a cui giunge, ed infine una vecchia storiella sul debito inestinguibile (voglio tutto il mondo più il 5%), un paradosso del tutto errato a cui si arriva impostando artificiosamente delle ipotesi di partenza irreali quanto assurde. Ma basta impostare invece delle condizioni più vicine alla realtà per giungere facilmente alla conclusione che il debito in realtà è estinguibile.
Sulla inesistenza di una spirale debitoria ho anche pubblicato un'altra nota in cui con pochi semplici passi, si dimostra come sia possibile diminuire il debito complessivo a fronte di un aumento della moneta circolante e quindi risulta chiaro che non esiste e non ha senso parlare di alcuna spirale debitoria.
A proposito di storielle, non ho potuto esimermi da inventarne anch'io una, abbastanza divertente, sul valore della moneta e su quanto sia inutile stamparne ai fini dell'aumento della ricchezza.

Sulla relazione tra moneta e debito mi sono anche occupato in altre note, in particolare ho analizzato una frase di Marriner Eccles, "If there were no debts in our money system, there wouldn't be any money", anche sintetizzata come "No Debt -> No Money", che, con una nota specifica, viene ridimensionata e sottratta dal significato catastrofista che i signoraggisti solgono dargli.
Ancora, ho cercato di ragionare sulle relazioni tra moneta e debito e le differenze e similitudini tra queste due entità. La conclusione è stata che
nessuno deve potersi arricchire ingiustamente creando un debito senza mai saldarlo
il che è del tutto equivalente a dire:
nessuno deve poter emettere moneta "gratis"


Oltre a trattare in autonomia questi temi, mi sono anche occupato di analizzare alcuni articoli - cavalli di battaglia dei complottisti del signoraggio.
In particolare,
Thomas Colignatus, "Un metodo corretto per contabilizzare la moneta nel bilancio della Banca centrale (Colignatus)" è stato ampiamente commentato in questa nota.

Willem Buiter, "Seigniorage", è stato ampiamente commentato in questa nota

Richard Werner, "Central banks during times of financial stress", anch'esso commentato in modo appropriato.

Oltre a questi, non sono mancati articoli di debunk più "spiccioli", tra cui:
Marco Saba, "intervista sul signoraggio" commentata qui
Pascucci "abc del signoraggio", commentato qui

Della Luna e Mic Lavez, "I segreti del signoraggio", commentato qui

Signoraggio.it (Sandi) "signoraggio", commentato qui

Forcheri, Bufala sul signoraggio di Bank of England, smontata qui.

Alberto Conti, "La moneta dal nulla, tra signoraggio e truffa legalizzata", commentata qui.

G.Sandi, "Italiani, incostituzionalmente debitori" commentata qui

Marco Saba, "Come le banche fottono la GDF - L'economista $mascherato" commentato qui.

Giovanni Passali, "Quanto ci costa il signoraggio delle banche centrali?", commentato qui



L'ottimo MMST mi ha inoltre fornito di alcune note davvero degne di attenzione, tra cui:
Su Giacinto Auriti, "davvero non esiste alcuna truffa attorno al signoraggio?"
Luca Venditti, "F.Kennedy e l'ordine esecutivo 11110", commentata qui
"Sul film Zeitgeist", commentata qui.

Sulle fonti di Zeitgeist

Tutto il mondo è paese: i tribunali incompetenti

Signoraggismo e nazismo

"Signoraggismo e nazismo: la moneta di Hitler"

"Jackson e la Second Bank"

Una speciale menzione merita il pdf di FotoGian

Weierstrass ha formito la nota
"Debito pubblico italiano, nomi numeri e date da sapere"


Infine ho pubblicato una pagina con tutti i riferimenti a Statuti, bilanci e documenti ufficiali vari a questo indirizzo.

mercoledì 15 dicembre 2010

Banca d'Italia e conflitto d'interessi

L'unica informazione che l'utente medio di youtube e di siti complottisti conosce riguardo la banca d'Italia (che da ora chiameremo qui bankitalia) è l'elenco dei partecipanti, che sono perlopiù banche private.

Non passa giorno senza che l'ennesimo scopritore dell'acqua calda non si faccia avanti e con tono sarcastico da persona illuminata e informata affermi che bankitalia sia controllata da banche private.
Questo perché un video di youtube o qualche pagina trovata sulla rete gli ha detto che bankitalia è partecipata da privati, informazione peraltro corretta, facendo però intravvedere in questa circostanza un problema gravissimo e che fa si che dei privati emettano moneta, indebitino lo Stato, siano controllori del controllante e cose del genere. Illazioni del tutto false e infondate.

Esaminiamo le questioni che di solito vengono poste ad una ad una.

Il profitto derivante dall'emissione della moneta (signoraggio) va ai privati.
Falso
Ho già scritto una intera nota sul tema , ad ogni modo questa affermazione è facilmente smentibile semplicemente andandosi a spulciare i bilanci di bankitalia.
All'ultima pagina si troverà quanta parte dell'utile di bankitalia è distribuito ai privati, e si noterà che ammonta, ogni anno, a circa 60 milioni di euro.
Questi 60 milioni però non sono utili da signoraggio, come si potrebbe pensare, bensi, come spiegato nella nota, parte dei frutti delle riserve.
Ossia bankitalia ha delle riserve, che non vengono immobilizzate ma investite. Dal rendimento di queste riserve è prelevata ogni anno una cifra pari allo 0.5% delle riserve stesse (sempre che le riserve abbiano fruttato abbastanza).
Quindi non si tratta di un reddito da signoraggio.
La parte del leone nel prelevare gli utili da bankitalia la fa quindi certamente lo Stato.
Leggendo i bilanci di bankitalia infatti abbiamo:
(attenzione, la quota versata allo Stato è pari alle imposte sul reddito più l'utile versato allo Stato)

Bilancio 2005
Imposte sul reddito: 934.502.972
Utile netto: 50.284.373
Utili versati allo Stato: 30.155.023
frutti distibuiti ai privati: 49.470.000

Bilancio 2006
Imposte sul reddito: 668.915.641
Utile netto: 133.757.713
Utili versati allo Stato: 80.239.027
frutti distribuiti ai privati 53.466.000


bilancio 2007
Imposte sul reddito: 1.610.489.843
Utile netto: 95.156.804
Utili versati allo Stato: 57.078.482
frutti distribuiti ai privati 56.148.000

bilancio 2008
Imposte sul reddito: 327.727.564
Utile netto: 175.211.691
Utili versati allo Stato: 105.111.415
frutti distribuiti ai privati 58.788.000



Bilancio 2009
Imposte sul reddito: 805.068.431
Utile netto: 1.668.576.514
Utili versati allo Stato: 1.001.130.308
frutti distribuiti ai privati 59.415.000


Bilancio 2010

Imposte sul reddito: 924.655.000
Utile netto: 852.306.887
Utili versati allo Stato: 511.368.533
frutti distribuiti ai privati 61.695.000

Bilancio 2011

Imposte sul reddito: 1.101.239.000
Utile netto: 1.129.175.577
Utili versati allo Stato: 677.489.747
frutti distribuiti ai privati 67.050.000




Ad esempio, quindi, nel 2009 lo Stato ha ricevuto da bankitalia circa 1,8 miliardi di euro, mentre i privati hanno avuto 59 milioni di euro. Non è difficile, leggendo i bilanci, capire a chi vanno i profitti di bankitalia. Allo Stato
Per chi volesse conoscere i dettagli tecnico-giuridici sulle basi dei quali avviene questa distribuzione è disponibile una nota a parte.



Le banche controllano bankitalia in quanto ne sono proprietari
Falso
bankitalia è un istituto di diritto pubblico, ed ha uno statuto che viene approvato (vedi pagina 33)

Visto il parere reso dalla Banca centrale europea il 25 agosto 2006 su richiesta della Banca d’Italia;
Considerato che l’Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale
della Banca d’Italia, in data 28 novembre 2006, ha approvato il nuovo testo dello
statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
dicembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Firmato.. il Presidente della Repubblica
Firmato.. il Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato.. il Ministro dell’Economia e delle Fnanze
ed è pubblicato nella gazzetta ufficiale.
Quindi lo Statuto di bankitalia è deciso dallo Stato (ma questo lo vedremo in dettaglio nel seguito).

Entriamo quindi nel merito delle competenze e delle funzioni di bankitalia.
Non c'è da cercare molto, lo dice l'art.1

Art.1
La Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Banca d’Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.
Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell’art. 105.1 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato).
La Banca d’Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attività bancarie strumentali alle proprie funzioni.
Visto che è stato nominato, vediamo cosa dice l'art. 105 del trattato che istituisce la Comunità europea, visto che è citato, tra l'altro, anche dall'art. 25.2 dello Statuto BCE, ove si parla di Vigilanza Prudenziale:
25.2. Conformemente ai regolamenti del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

L'art. 105 innanzitutto si trova nella sezione 1, "REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE"


Articolo 105 del trattato di Lisbona
1. Senza pregiudizio dell'articolo 104, la Commissione vigila perché siano applicati i principi
fissati dagli articoli 101 e 102. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.
3. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di accordi per le quali il
Consiglio ha adottato un regolamento o una direttiva conformemente all'articolo 103, paragrafo 2,lettera b).

Questo a sua volta ci rimanda agli articoli 101 e 102 (stiamo per scoprire finalmente quali sono le funzioni di controllo che spettano a bankitalia!)
Articolo 101
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
— a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
— a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
— a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il
progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Insomma in estrema sintesi le pratiche di concorrenza sleale e le creazioni di "cartelli".



Articolo 102
È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Ossia in estrema sintesi, lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti.

Ora che sappiamo che tipo di controllo svolge bankitalia nei confronti delle banche private ossia: controllare che non vi sia concorrenza sleale, creazione di cartelli e non vi sia sfruttamento abusivo di posizioni dominanti, sappiamo di conseguenza anche quali sono le funzioni che non spettano a bankitalia, ad esempio:
verificare la congruità dei bilanci
verificare che non vi siano illegalità in generale ad esclusione di quelle succitate
Ossia bankitalia non è "la guardia di finanza" e tanto meno non fa attività tipiche dei revisori dei conti
Questo è da tenere bene in considerazione, perché magari qualcuno pensa che a bankitalia spetta fare le pulci a tutte le banche private e fare chissà quali verifiche.
No. Ci sono altri organi preposti, giudiziari e non.

Vediamo ora nello specifico come è organizzata bankitalia e quale potere hanno i partecipanti privati all'interno della stessa.

Iniziamo a leggere il famigerato articolo 3, (nota: sul fatto che questo articolo è stato cambiato del tempo ho già scritto una nota a parte quindi non ne parlerò qui)
Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro ed è suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarità è disciplinata dalla legge.
Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote
I partecipanti sono per la maggior parte banche private, poiché l'hanno ereditata dalle fondazioni da cui sono state scisse con la riforma Amato-Carli prima e varie leggi successive, di cui si è ampiamente discusso nella nota sulla modifica dell'art.3
Quindi il capitale non può cambiare di proprietà se non secondo proposta del Direttorio.
L'elenco dei partecipanti lo potete trovare a questo indirizzo

Proseguiamo a vedere come si struttura bankitalia leggendone lo Statuto.

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

ART. 5

Gli organi centrali dell’Istituto sono:
a) l’Assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio superiore;
c) il Collegio sindacale;
d) il Direttorio;
e) il Governatore;
f) il Direttore generale e i Vice direttori generali.

Dato che i partecipanti sono per lo più privati, vediamo subito quali sono le prerogative dell'Assemblea dei partecipanti.

Art. 6
Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le
assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto;

le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo
statuto.

In realtà, c'è una specifica legge dello Stato che riguarda le modifiche allo Statuto, e che infatti è citata in ogni documento che delibera un cambio dello Statuto. E' il Decreto Legislativo 10 marzo 1998, n. 43 che tra le altre cose dice:
Art. 10.
Modifiche dello statuto della Banca d'Italia 1. Lo statuto della Banca e' adeguato alle previsioni contenute nel presente decreto.
2. Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei
partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Ossia le modifiche allo Statuto devono essere proposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e poi devono passare dall'approvazione del Presidente della Repubblica.
Quindi in realtà in materia di cambio dello Statuto i partecipanti hanno come si può capire voce in capitolo pressoché nulla. D'altronde è quello che ci si può aspettare da un istituto di diritto pubblico.

Se si vuole averne la prova, basta leggere pagina 33 dello Statuto di bankitalia.
Visto l’art. 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in base al quale
lo statuto della Banca d’Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 del medesimo articolo, ridefinendo altresì le competenze del Consiglio superiore in modo da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all’interno della Banca d’Italia;
Visto il parere reso dalla Banca centrale europea il 25 agosto 2006 su richiesta della Banca d’Italia;
Considerato che l’Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d’Italia, in data 28 novembre 2006, ha approvato il nuovo testo dello statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
È approvato il nuovo statuto della Banca d’Italia nel testo allegato al presente decreto.
Ossia l'iter che segue un cambio di Statuto è esattamente:
1) LEGGE che lo imponga (in questo caso datata 28 dicembre 2005)
2) parere della BCE (in quanto bankitalia è parte integrante della SEBC)
3) Assemblea straordinaria che lo approva (28 novembre 2006, ossia un anno dopo che le cose sono state decise)
4) deliberazione del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia (12 dic.2006)
5) deliberazione del presidente della repubblica (15 dic. 2006)

E' chiaro che l'assemblea straordinaria non poteva opporsi alla legge del 28 dicembre 2005.

Assodata la capacità estremamente marginale di decisione dei partecipanti riguardo lo Statuto, vediamo un altro interessante articolo, l'art. 9
Art. 9
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i partecipanti che siano titolari, da almeno tre mesi, di 100 o più quote di partecipazione. I partecipanti aventi diritto di intervenire hanno un voto per ogni 100 quote sino a 500 quote, ed un voto per ogni 500 quote in più delle
500, purché ne siano titolari da non meno di tre mesi.
Ciascun partecipante non ha diritto in alcun caso a più di 50 voti.
Ossia anche i partecipanti con quote maggiori di bankitalia, non hanno diritto a più di 50 voti.
Questo fa si che il potere decisionale di ogni partecipante sia sempre molto limitato, a prescindere da quante quote egli possegga.

Questo articolo fa si, ad esempio, che Banca Intesa, proprietaria di 91035 quote di bankitalia, ossia circa il 30% del capitale, abbia, come risulta nel documento ufficiale, abbia solo 50 voti su 539, ossia il 9% dei voti.
Unicredit, che detiene 66342 quote, ossia il 22% del capitale, abbia altrettanti voti (50), ossia il 9%.
Se le due banche la cui somma delle quote fa 50% abbia solo il 18% dei voti, chi ha i rimanenti? gli azionisti via via più piccoli, seguendo una linea che fa si che non ci siano posizioni particolarmente forti nel controllo da parte dei partecipanti.
Ad esempio, Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. con sole 18.602 azioni ha 41 voti, ossia il 7,6%.

Vediamo il secondo componente di bankitalia, il Consiglio Superiore

Il Consiglio superiore si compone del Governatore e di 13 consiglieri nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca.
Quindi il Consiglio superiore è in sostanza eletto dai partecipanti. Vediamo quali sono le sue funzioni.


ART. 17
Ai sensi dell’art. 19, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la nomina del Governatore, il rinnovo del suo mandato e la revoca nei casi previsti dall’articolo 14.2 dello statuto del SEBC, sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia.
Per esprimere il parere previsto al comma precedente, il Consiglio superiore è convocato e presieduto dal componente più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età. Il parere, deliberato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio, è rilasciato ai fini della deliberazione del Consiglio dei ministri.
Il Consiglio superiore, su proposta del Governatore, nomina il Direttore generale e i Vice direttori generali, rinnova i loro mandati e li revoca per i motivi previsti dall’art. 14.2 dello statuto del SEBC.
Per l’adozione di siffatti provvedimenti, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria. Il Consiglio deve essere convocato, agli stessi fini, anche quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il Governatore. In questo caso la
convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.
Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, le deliberazioni di cui al presente articolo devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il Governatore nei casi di cui al secondo comma, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei
presenti.
Le nomine, i rinnovi dei mandati e le revoche del Direttore generale e dei Vice direttori generali debbono essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Consiglio dei ministri.
Questo articolo fa riferimento ad un esplicito articolo di legge (n.262 del 2005) in cui si dice testualmente:

8. La nomina del governatore e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall'articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del
primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Questa è LEGGE dello Stato e da questa legge si evince in modo INEQUIVOCABILE che i partecipanti non hanno alcuna voce in capitolo sulla scelta del governatore.
Possono esprimere solo un parere, che non ha alcun potere vincolante.

Vediamo ad esempio una recente elezione del governatore, (articolo gentilmente segnalatomi da un lettore di SIC su facebook), Mario Draghi governatore di Bankitalia
Si può chiaramente leggere "In mattinata il sottosegretario alla Presidenza Gianni Letta era andato in Banca d'Italia per consegnare la busta con l'indicazione del governo al Consiglio Superiore"
Analogo articolo su Repubblica

Quindi su chi decide la nomina del governatore abbiamo fatto definitivamente chiarezza, visto che: statuto bankitalia, specifica legge dello Stato e anche la cronaca dei giornali concordano nel descrivere la medesima situazione.
Una volta nominato il governatore, sempre secondo l'art.17 dello Statuto, questi sceglie Direttore generale e dei Vice direttori generali sempre a seguito di approvazione con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri
Insomma i partecipanti non ci possono mettere minimamente bocca.


Assodato che il Consiglio Superiore non ha alcun potere nella scelta del Governatore, del Direttore generale e dei Vice direttori generali (che come vedremo, costituiscono il Direttorio), le sue funzioni quali sono invece?
Le stabilisce l'articolo 18
Al Consiglio superiore spettano l’amministrazione generale nonché la vigilanza sull’andamento della gestione e il controllo interno della Banca.
In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nonché, per le delibere di cui ai successivi punti 9) e 10), nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla Banca centrale europea (BCE), il Consiglio:
1) esamina ed approva, su proposta del Direttorio, il progetto di bilancio e ne delibera la presentazione al Collegio sindacale e all’assemblea dei partecipanti per la definitiva approvazione. Sentito il Collegio sindacale, delibera i dividendi da corrispondere ai partecipanti;
2) approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa;
3) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a 1 milione di euro e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a 200.000 euro, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il Governatore ritenga di sottoporre alla sua approvazione;
4) emana i regolamenti interni dell’Istituto;
5) determina la pianta organica del personale, nomina gli impiegati e adotta i provvedimenti per la cessazione dal servizio dei medesimi;
6) approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
7) adotta le deliberazioni riguardanti l’articolazione territoriale nonché l’assetto organizzativo generale della Banca;
8) nomina e revoca i reggenti presso le sedi e i consiglieri presso le succursali, determinandone il numero e stabilendo quali tra essi debbano assumere l’ufficio di censore;
9) nomina i corrispondenti della Banca all’estero;
10) determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;
11) fissa il limite annuo per l’eventuale erogazione di somme a scopo di beneficenza o per contributi a iniziative d’interesse pubblico;
12) delibera su tutte le altre materie concernenti l’amministrazione generale della Banca che, non demandate all’assemblea dei partecipanti, il Governatore ritenga di sottoporgli.
Il Consiglio viene informato dal Governatore sui fatti rilevanti
concernenti l’amministrazione della Banca e in particolare:
– sui contenuti del piano d’istituto;
– sul consuntivo annuale degli impegni di spesa;
– sui risultati degli accertamenti ispettivi interni;
– sugli impieghi delle disponibilità dei fondi, delle riserve statutarie
e degli accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di
quiescenza del personale.
Lo potete leggere con comodo, troverete che non c'è alcun riferimento alle funzioni proprie della banca centrale, ossia di politica monetaria o di vigilanza sulle banche private poc'anzi descritta.
Sono solo funzioni relative alla gestione interna della banca, quale nomina degli impiegati, accordi con i sindacati, erogazione di beneficenza, regolamenti interni.
Insomma nulla che abbia a che fare con il mondo esterno alla banca stessa.
Questa non è una mia interpretazione, ma come vedremo è esplicitato in uno specifico articolo dello Statuto, che andiamo subito ad esaminare, perché è quello che stabilisce cos'è il Direttorio.


Art. 21
Il Direttorio è costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali.
Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC.
Nell’ambito delle proprie competenze, il Direttorio può rilasciare deleghe al personale direttivo della Banca, stabilendone forme e modalità di esercizio, per l’adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, quali acclaramenti, accertamenti e altri che comportino mere ricognizioni di fatti, circostanze e requisiti.
Quindi le "funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali", ossia le operazioni che servono ad attuare la politica monetaria, fatte salve le decisioni rientranti nelle attribuzioni BCE, sono di competenza del Direttorio.
Tra le funzioni pubbliche attribuite dalla legge rientrano ovviamente anche quelle attribuitele dall'art. 25.2 dello Statuto BCE, di cui abbiamo già parlato, ossia quelle di vigilanza.


CONCLUSIONI
I partecipanti eleggono solo il Consiglio Superiore, che ha funzioni inerenti la mera gestione interna della banca.
Le funzioni pubbliche, quali politica monetaria, vigilanza, e qualsiasi altra funzione attribuita dalla legge alla Banca per perseguire le sue finalità istituzionali, competono al Direttorio, che abbiamo visto essere di nomina interamente politica e fatta dal Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia, e seguito da deliberazione del Presidente della Repubblica
I partecipanti non hanno quindi alcun potere in bankitalia che possa influire nelle sue attività esterne.
Il conflitto di interessi è quindi del tutto escluso. Infatti i partecipanti di bankitalia non hanno di fatto alcun controllo sulle attività esterne e/o inerenti le funzioni pubbliche della stessa.

mercoledì 8 dicembre 2010

Proprietà della moneta all'atto dell'emissione

Di chi è la proprietà della moneta all'atto dell'emissione?

Questa domanda, autentico tormentone a cui i signoraggisti sottopongono il resto della popolazione, è stata posta da Giacinto Auriti, che, con un atto di citazione, notificato il 24 giugno 1994, sosteneva che
allo stato attuale nessuna legge indicherebbe il proprietario della moneta all'atto dell'emissione
lamentandosi che
in base ad una consuetudine interpretativa contra legem, l'erogazione della moneta sarebbe "effettuata dalla banca centrale addebitando illegittimamente allo Stato ed alla collettivita' l'intero ammontare corrispettivo" in modo da conferire "solo la proprieta' a titolo derivativo per il tempo limitato alla durata del prestito", ha convenuto la Banca d'Italia dinanzi al Tribunale di Roma per ivi sentir "dichiarare la moneta un bene reale conferito, all'atto dell'emissione, a titolo originario, in proprieta' di tutti i cittadini appartenenti alla collettivita' nazionale italiana, con conseguente declaratoria d'illegittimita' dell'attuale sistema dell'emissione monetaria che trasforma la banca centrale da ente gestore ad ente proprietario dei valori monetari"..
Insomma Auriti sosteneva che il sistema attuale fosse illegittimo poiché, a suo dire, "in base ad una consuetudine interpretativa" la banca si appropria del valore della moneta all'atto dell'emissione.

A sentire i sostenitori delle tesi di Auriti, la causa fu vinta dalla Banca d'Italia perché il tribunale si dichiarò incompetente allo scopo.

Ma leggiamo innanzitutto la difesa della Banca d'Italia.

La domanda attorea nei confronti della Banca d'Italia deve essere respinta perché improponibile e/o inammissibile e comunque palesemente infondata nel merito.

La visione della moneta e delle funzioni monetarie che l'attore intende accreditare è palesemente distorta e completamente infondata. Da un punto di vista logico, è innanzitutto ben evidente che l'accettazione da parte della collettività, lungi dall'essere causa del valore della moneta, ne rappresenta in realtà solo l'effetto, sicché il sillogismo deve essere rovesciato: non è vero che la moneta vale in quanto è accettata, ma semmai, come la storia e la cronaca stanno a dimostrare, che essa è accettata solo in quanto abbia un valore. Di qui la necessità che tale valore, rispondendo ad un fondamentale interesse pubblico, sia difeso e garantito dalle Pubbliche Autorità, funzione nei moderni stati affidata alle banche centrali.
Sotto il profilo giuridico, poi, il batter moneta ha da sempre rappresentato e rappresenta tutt'ora una delle più evidenti e indiscusse espressioni della sovranità statale, sicché può correttamente affermarsi che il valore della moneta trae il proprio fondamento solo ed unicamente da norme dell'ordinamento statale, che, per solito, disciplinano minutamente la creazione e la circolazione della moneta, ne sanciscono l'efficacia liberatoria, ne sanzionano la mancata accettazione in pagamento e tutelano la fede pubblica contro la sua falsificazione ed alterazione.


Anche in Italia, questa fondamentale prerogativa sovrana dello Stato è compiutamente disciplinata dal legislatore sia per quanto attiene all'attribuzione della funzione di emissione, che in ordine alle relative modalità di esercizio.
La funzione di emettere moneta, affidata nella sua quasi totalità alla Banca d'Italia, sulla base di un rapporto avente natura concessoria, dall'art. 28 aprile 1910, n. 204, ha successivamente assunto il carattere di un'attribuzione istituzionale della Banca centrale, a seguito del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 371, e dell'art. 1 dello Statuto della stessa Banca, approvato con R.D. 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni, a norma del quale essa è un istituto di diritto pubblico che, quale unico istituto di emissione, emette biglietti nei limiti e con le norme stabilite dalla legge.
In ordine alle modalità di esercizio di tale funzione, l'art. 4 del T.U. n. 204/1910 e il D.P.R. 9 ottobre 1981, n. 811, prevedono che alla fabbricazione del biglietto concorrano la Banca d'Italia e lo Stato, tramite il Ministero del tesoro, in modo che ne l'una ne l'altro possano formare un biglietto completo.
Mentre per la fabbricazione l'Istituto di emissione e il Ministero del tesoro hanno competenze congiunte e coordinate, le decisioni riguardanti la quantità dei biglietti da immettere nel mercato ed i tempi dell'immissione competono alla sola Banca quanto strumentali all'esercizio delle funzioni di controllo della liquidati del sistema e di salvaguardia del valore del metro monetario, affidatele nell'ordinamento italiano (T.U. n. 204/1910 e Statuto della Banca d'Italia, ma anche art. 47 della Costituzione) e ora trovanti fondamento, anche a livello comunitario, nell'art. 105 del Trattato di Maastricht sull'Unione Monetaria Europea.
Sia in ordine alla fabbricazione che all'emissione monetaria, l'attività della Banca d'Italia, pur caratterizzandosi per una forte discrezionalità tecnica, non è esente da vincoli e da controlli riguardanti la produzione dei biglietti, l'iter di emissione, l'annullamento e la distruzione delle banconote logore o danneggiate. In particolare, i tagli dei biglietti che possono essere emessi dalla Banca d'Italia sono stabiliti con legge, mentre le caratteristiche e le quantità dei biglietti da stampare vengono stabilite con distinti decreti del Ministro del tesoro. L'intera attività della commissione permanente di cui fanno parte, fra l'altro, anche sei parlamentari (artt. 108 ss. del T.U. n. 204/1910).
La banca in questi campi è poi sottoposta alla vigilanza del Ministro del tesoro.

* * *

Tanto premesso, va rilevato innanzi tutto che nell'esercizio della funzione di emissione, è attribuito alla pubblica amministrazione un potere discrezionale assoluto, prerogativa della sovranità statale, che trae fondamento dalla necessaria preminenza dell'interesse pubblico alla fabbricazione ed alla circolazione della moneta rispetto a tutti gli eventuali interessi privati che con esso possano confliggere. A fronte di tale potere, non esistono posizioni soggettive giuridicamente tutelate, bensì meri diritti civici al godimento di pubbliche funzioni. Né discende il difetto assoluto di giurisdizione o, quantomeno, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
A ciò si aggiunga l'evidente carenza di interesse ad agire dell'attore, il quale ha promosso un'azione di accertamento senza che esistesse alcuna situazione di incertezza da rimuovere tant'è che l'emissione della moneta è compiutamente disciplinata dal legislatore in modo da non lasciare spazi all'immaginazione o alla fantasia né alcun pregiudizio, anche soltanto potenziale, per l'attore in proprio o per l'associazione che lo stesso asserisce di rappresentare.
La domanda attorea è poi, anche nel merito, destituita del benché minimo fondamento.
Essa muove, infatti, dalla premessa, completamente errata, secondo cui difetterebbe nel nostro ordinamento una norma di legge che indichi il proprietario della moneta all'atto dell'emissione, sicché l'appropriazione della stessa da parte della Banca d'Italia si baserebbe su una consuetudine interpretativa contra legem.
Ebbene, alla stregua della puntuale disciplina della funzione di emissione, i biglietti appena prodotti dall'officina fabbricazione biglietti della Banca d'Italia costituiscono una semplice merce di proprietà della Banca centrale, che ne cura direttamente la stampa e ne assume le relative spese (art. 4, comma 5, del T.U n. 204/1910). Essi acquistano la loro funzione e il valore di moneta solo nel momento, logicamente e cronologicamente successivo, in cui la Banca d'Italia li immette nel mercato trasferendone la relativa proprietà ai percettori.
Tale immissione, che rappresenta uno dei principali strumenti a disposizione della Banca centrale per l'esercizio delle cennate funzioni di regolazione della liquidità del sistema e di tutela del valore del metro monetario, avviene tramite operazioni che l'Istituto di emissione, in piena autonomia conclude con il Tesoro, con il sistema bancario, con l'estero e con i mercati monetario e finanziario, operazioni tutte previste e compiutamente disciplinate dalla legge e dallo statuto della Banca d'Italia (artt. 25 - 42 del T.U. n. 204/1910 e artt. 41 - 53 dello Statuto)
Alla luce di quanto sinora precisato, è del tutto abnorme e campata in aria l'affermazione dell'attore secondo cui esisterebbe una consuetudine interpretativa contra legem, in base alla quale la Banca centrale all'atto dell'emissione "mutua allo Stato italiano ed alla Collettività Nazionale, tutto il danaro che pone in circolazione". Come visto, la moneta viene infatti immessa nel mercato in base ad operazioni legislativamente previste e disciplinate, a seguito del compimento delle quali la Banca d'Italia cede la proprietà dei biglietti, i quali, in tale momento, come circolante, vengono appostati al passivo nelle scritture contabili dell'Istituto di emissione, acquistando in contropartita, o ricevendo in pegno, altri beni o valori mobiliari (titoli, valute, ecc.) che vengono, invece, appostati nell'attivo.
Tali operazioni trovano evidenza, come prescrive la legge, nella situazione della Banca d'Italia mensilmente pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
Se si considera oltretutto che, come già osservato, le spese di fabbricazione dei biglietti e l'imposta di bollo sono a carico della Banca centrale e che gli utili annuali da essa conseguiti, effettuati i prelevamenti e le distribuzioni di cui all'art. 54 dello Statuto, ai sensi dell'art. 23 del T.U. n. 204/1910 vengono devoluti allo Stato, si evidenzia altresì l'assoluta inconsistenza ed insensatezza delle tesi attoree, secondo cui l'erogazione della moneta sarebbe effettuata dalla Banca d'Italia addebbitandone allo Stato ed alla collettività l'intero ammontare senza corrispettivo.
Ne consegue, pertanto, che non è dato riscontrare alcunché di arbitrario o di illegittimo nelle prerogative esercitate in campo monetario dalla Banca centrale, perché, contrariamente a quanto preteso dall'attore, l'intera materia e compiutamente disciplinata dal legislatore, in modo tale che nessun aspetto attinente all'attribuzione o all'esercizio della funzione di emissione può dirsi regolamentato da consuetudini interpretative e, men che mai, da consuetudini contra legem.

* * *

Alla luce delle suesposte considerazioni, si confida nella reiezione, da parte dell'intestato Tribunale, della domanda proposta dal prof. Auriti, della quale e difficile persino comprendere l'oggetto (art. 163, 3° comma, n. 3, e art. 164, 1° comma, c.p.c.), con condanna dell'attore, non solo alla refusione delle spese di lite, ma altresì al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c., atteso che, anche a considerare con la miglior benevolenza l'azione da questi intentata, riesce difficile non ravvisarvi il carattere della "temerarietà".

* * *

Tutto ciò premesso, la Banca d'Italia, come sopra rappresentata e difesa, formula le seguenti

CONCLUSIONI

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione reiette, respingere la domanda attorea siccome improponibile e/o inammissibile e, comunque, infondata nel merito. Condannare, in ogni caso, l'attore alla refusione delle spese di lite nonché al risarcimento dei danni causati e causandi ai sensi dell'art.96 c.p.c., nell'importo che riterrà di liquidare in via equitativa".

Con ogni più ampia riserva e salvezza anche di richieste istruttorie.
Roma, 20 settembre 1994


Vediamo come si risolse la causa.

Il tribunale respinse la richiesta di Auriti.

Auriti non ritenne opportuno ricorrere ad ulteriori gradi di giudizio, stanti le ricerche che ho fatto.

Possiamo quindi affermare che: le banconote, prima dell'emissione, NON sono moneta, ma semplice pezzi di carta senza valore.
Solo all'atto dell'emissione diventano moneta ed in quel momento sono poste a passivo nel bilancio per la banca centrale, e dunque sono un credito per chi le riceve.

Alla domanda quindi: di chi è la proprietà della moneta all'atto dell'emissione possiamo senza dubbio rispondere: di chi la riceve. Infatti prima la moneta semplicemente non esiste, è solo un pezzo di carta senza valore.

Se vogliamo poi indagare su chi trae profitto dall'emissione della moneta, possiamo affermare che è lo Stato, a cui è devoluto tutto il signoraggio.
Ma su questo argomento ho già scritto un'altra nota.

Se anche la causa persa da Auriti non fosse riuscita a convincervi, ci sono ancora altre due argomentazioni molto chiare che stabiliscono di chi sia la moneta.
L' Articolo 16 dello Statuto del SEBC e della BCE, nonché l’art 128 paragrafo 1 del Trattato della UE, che stabiliscono che le banconote EMESSE dalla BCE dalle BCN costituiscono le uniche banconote aventi CORSO LEGALE nella Comunità”.
da cui estrapoliamo che l'emissione dà corso legale alla moneta, quindi essa prende il suo valore nominale subito dopo l'emissione.
Ancora, una recente interrogazione al parlamento europeo di Boghezio in cui testualmente richiedeva:

può la Commissione precisare, in maniera chiara e definitiva, a chi appartenga giuridicamente la proprietà dell'euro al momento della sua emissione?

La commissione ha risposto testualmente

Sebbene da un punto di vista giuridico il diritto di emettere banconote in euro appartenga sia alla Banca centrale europea (BCE) che alle banche centrali degli Stati membri dell'area dell'euro, ad emetterle fisicamente e a ritirarle dalla circolazione sono, in pratica, solo le banche centrali nazionali. Nel caso delle monete in euro, emittenti di diritto sono gli Stati membri dell'area dell'euro e qualsiasi questione ad esse relativa è coordinata dalla Commissione a livello dell'area dell'euro. Pertanto, al momento dell'emissione le banconote in euro appartengono all'Eurosistema, mentre le monete sono di proprietà degli Stati membri. Una volta emesse, sia le banconote che le monete in euro appartengono al titolare del conto su cui sono state addebitate di conseguenza(1). I proventi del signoraggio sono ripartiti tra le banche centrali nazionali e la BCE in base allo schema di sottoscrizione del capitale della BCE per le banconote. I proventi del signoraggio sulle monete vanno agli Stati membri dell'area dell'euro.

Pertanto, dato che abbiamo già dimostrato (art.16 della SEBC) che prima dell'emissione le banconote non hanno corso legale, ne deduciamo che l'unico momento in cui hanno corso legale (e quindi valore) è dopo l'emissione, e l'interrogazione ha stabilito che in quel momento appartengono al titolare del conto in cui vengono addebitate.
Non rimane quindi nessun dubbio su chi sia il proprietario della  moneta. Chi la riceve.


Avviso
I commenti sotto questo post non funzionano (neanche io riesco ad aggiungerne), se avete domande o considerazioni da fare in merito potete farlo sotto qualche altro post della stessa pagina oppure nella pagina facebook.

martedì 7 dicembre 2010

Il Fatto quotidiano e l'evento "Stop banque"

Anche il Fatto Quotidiano ha deciso di riportare la notizia dell'evento "Stop banque", promosso dall'ex calciatore Eric Cantona.

Dalla pagina ufficiale dell'evento si legge lo slogan Il 7 Dicembre 2010 ritiriamo I nostri soldi dalle banche !
Cosa si prefiggeva l'evento promosso da Cantona? in sintesi fare informazione sul sistema monetario e sul funzionamento delle banche, inoltre, attribuendo al sistema bancario la crisi economica mondiale, vuole "ricordare" ai politici di fare gli interessi dei cittadini e non quelli del mercato finanziario


I nostri responsabili politici non possono rispondere contemporaneamente agli interessi del mercato finanziario ed a quelli dei cittadini, è giunto dunque il momento di ricordargli al servizio di chi sono stati eletti.

In particolare, uno degli obiettivi che vogliono raggiungere è:

Vogliamo delle banche che prestino solo le ricchezze che realmente possiedono. Delle banche che aiutino le piccole e le medie imprese a relocalizzare l'impiego, delle banche che prestino a tasso 0. Delle banche che sostengano i progetti che portano vantaggi ai cittadini piuttosto che al "mercato". Delle banche dove depositare i nostri soldi con la coscienza tranquilla. Delle banche di cui non dovremo più diffidare.Banche il cui operato segnerà la fine dei mercanti di morte, delle malattie e della schiavitù. Sulle ceneri del vecchio sistema, vogliamo costruire un'organizzazione bancaria, che non sacrificherà più la dignità umana sull'altare del profitto.

Insomma banche che prestano a tasso 0, banche che devono risolvere tutti i problemi del mondo, e ovviamente gratis
E per far questo dovrebbero prestare solo "le ricchezze che realmente possiedono". Dimenticando che le banche sono aziende private che giustamente perseguono l'utile nell'ambito delle regole che gli Stati fissano. Chi avrebbe interesse a comprare azioni di una ditta che non fa utile?
E quali altri effetti potrebbe avere il denaro prestato senza interessi se non ovviamente la svalutazione dello stesso? prestare qualcosa a costo zero equivale a farne annullare il valore.
Immaginate di poter avere la macchina a noleggio gratuitamente. Sareste così stupidi da andarne a comprare una? Il valore delle macchine crollerebbe a zero.

Ragioniamo su un altro punto. Se le banche dovessero prestare solo le ricchezze che realmente possiedono (in realtà già lo fanno, ma Cantona intende dire che non dovrebbero usare i soldi di provenienza dai depositi dei correntisti), perché dovrebbero farlo gratis? essendo roba propria e divenendo molto più difficile in questo caso procurarsi liquidità, è lecito supporre che anche i tassi di interesse dei prestiti salirebbero di molto. Tanto più è rara una merce tanto più costa.
Tutto il contrario di quello che desidera Cantona.

E come intendono Cantona ed il suo seguito perseguire tali fini? Ritirando i soldi in massa dalle banche.
Se davvero ciò accadesse, ossia tutta la gente si affollasse agli sportelli per ritirare i propri soldi, le banche non avrebbero cassa sufficiente e sarebbero costrette a fallire.
Sarebbe una catastrofe che andrebbe a peggiorare di molto la situazione economica, già grave, che viviamo.
E' possibile ipotizzare che la banca centrale non permetterebbe che questo avvenisse, quindi probabilmente si farebbe carico di prestare alle banche private le somme necessarie.
In questo caso le banche sarebbero costrette ad aumentare i tassi per i prestiti alla clientela, aumentando il prezzo del denaro (esattamente l'opposto di quello che Cantona si prefigge) e aggravando, anche in questo caso, la crisi economica che stiamo vivendo.

Ora che abbiamo riassunto i motivi per cui nasce l'evento "Stop banque" vediamo come se ne è occupato il Fatto quotidiano.
Eleonora Bianchini è andata ad invervistare i due complottisti più esagitati d'Italia. Gente che crede alle scie chimiche, ai complotti sull'11/9, alla bufala del signoraggio, insomma ad ogni fandonia che può attecchire nella mente di una persona completamente ignorante e priva di qualsiasi forma di discernimento tra logica e fantasia.


Laura Caselli, famosa per un video sul signoraggio in cui promette di togliersi l'asciugamano dopo essersi fatta la doccia, afferma
"Le banche, infatti, prestano i soldi che noi andiamo a depositare, chiedendo interessi assai più elevati di quanto ci diano e cedono denaro che non possiedono. E’ giusto che si diffonda la consapevolezza di questa truffa".

Quindi secondo la Caselli, le banche cedono denaro che non possiedono. Forse lo stampano di notte? Se invece la Caselli allude al fatto che prestano PARTE del denaro che i correntisti depositano nei propri conti, sarebbe bene che si ripassasse l'art. 1834 del codice civile

Art. 1834. Depositi di danaro. (codice civile)
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.
Quindi la Caselli afferma il falso.
La banca quando presta, presta soldi PROPRI.
Non che affermare il falso sia una novità per la Caselli, considerato quanto  lei e Di Luciano diffondono nei loro pseudo-convegni.
Ad esempio sono gli stessi che si inventano che una banca, a fronte di un deposito di 2 può prestare 50, dimostrando di non aver capito nulla del meccanismo della riserva obbligatoria.
Gli stessi che sostengono che le banche centrali si appropriano del valore della moneta all'atto dell'emissione, dimenticando di aggiungere che tutti gli utili delle banche centrali sono distribuite agli Stati.
Gli stessi che sostengono che le banche hanno poteri infiniti e sono padrone del mondo. Salvo poi presumere di mandarle a gambe all'aria semplicemente prelevando i propri soldi dal conto.
Gli stessi che sino al giorno prima accusavano Travaglio di essere al soldo dei banchieri internazionali salvo poi farsi intervistare dalla sua testata.
Gli stessi che fanno proprie le teorie del fascista Auriti, osannano la repubblica di Weimar, e che attribuiscono i mali del mondo ai banchieri (di cui molti sono ebrei) salvo poi offendersi e indignarsi se si accostano le teorie del signoraggio al nazifascismo.
Gli stessi che cavalcano il populismo facendosi promulgatori di un "reddito di cittadinanza" che dovrebbe essere dispensato a tutti per il solo fatto di esistere.
Gli stessi che sponsorizzano la medicina alternativa a discapito della medicina ufficiale (qui siamo a livelli di associazioni a delinquere).


Ancora, la Caselli si lamenta che "Le banche, infatti, prestano i soldi che noi andiamo a depositare, chiedendo interessi assai più elevati di quanto ci diano"
Ma come mai questo avviene? le banche prestano a scadenze medio-lunghe, mentre i correntisti possono prelevare dal conto in qualsiasi momento. E' ovvio che nessuno accetterebbe un prestito se il creditore potesse richiedere i soldi da un momento all'altro.
Quindi se si vuole ottenere una percentuale maggiore di interessi attivi dai propri soldi, è necessario depositarli in fondi vincolati, precludendosi quindi la possibilità di prelevarli per un certo tempo, salvo pagare delle penali.
Se ancora il rendimento che si ottiene non è quello desiderato, si può prestare direttamente dei soldi ad altri privati. Ma chi se la sente di rischiare?
E se ancora si desidera far fruttare di più i propri soldi, è possibile investire in borsa, con un profilo di rischio aggressivo. Ovviamente si rischia anche di perdere buona parte dei propri soldi.
Invece la Caselli vuole "la botte piena e la moglie ubriaca". Depositare senza rischio e con alti rendimenti. Purtroppo non è possibile. Per guadagnare dei soldi, è necessario LAVORARE o essere disposti a rischiare di perderli.
L'intermediario del credito per definizione si finanzia quasi solo con capitale di terzi e non con capitale proprio (ovvero prende a prestito per prestare) se no non sarebbe un intermediario del credito.

Anche Di Luciano, interrogato, afferma "Certo, sarebbe bello vedere la fila fuori dagli sportelli, ma anche la burocrazia ostacola le operazioni".
Quindi per questo individuo la prospettiva di fare fallire una banca, e provocare un effetto a catena che metterebbe in crisi il sistema finanziario e di conseguenza quello economico, che farebbe perdere migliaia di posti di lavoro è allettante.
Questo è il motivo per cui ritengo personalmente questi individui socialmente pericolosi.
Pur di propagandare le proprie menzogne sul signoraggio sono disposti a mettere in pericolo migliaia di posti di lavoro e a rischiare di creare danni gravissimi alla società.

Il Fatto quotidiano dovrebbe prestare più attenzione a CHI si da spazio e preoccuparsi di come tale pubblicità sarà usata per promulgare nuove bufale pericolose socialmente, con rinnovata forza.

Nota
Questo articolo è anche presente su giornalettismo

venerdì 3 dicembre 2010

BCE: il quadro giuridico (non è una SPA)

In alcuni ambienti circola una frottola, ossia che la BCE sia una banca privata che tra l'altro indebita gli Stati e non deve rendere conto a nessuno fuorché a se stessa.

Esaminiamo allora il quadro giuridico in cui viene istituita la BCE.




Innanzitutto leggiamo dalla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, pag.15

PREAMBOLO
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (1),

DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità europee,

ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto,

RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,

DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,

DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,

DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una moneta unica e stabile,

DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,

DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,

DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 42, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,

DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà,

IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea,
HANNO DECISO di istituire un'Unione europea (...)

Beh, tutto si può dire ma non che l'Unione Europea non nasca dalla volontà degli Stati, visto che la firmano i presidenti e/o i regnanti delle rispettive nazioni.
E anche le intenzioni con cui nasce sono senz'altro lodevoli, notiamo ad esempio "promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile.." oppure:
"a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà", così come appare giusto il confermare
"il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto".

L'Unione europea si da quindi un ordinamento, sempre consultabile nel documento indicato, e nel Titolo III, art. 13 recita:
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI
Articolo 13
1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli
obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.
Le istituzioni dell'Unione sono:
— il Parlamento europeo,
— il Consiglio europeo,
— il Consiglio,
— la Commissione europea (in appresso «Commissione»),
— la Corte di giustizia dell'Unione europea,
la Banca centrale europea,
— la Corte dei conti.
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.
3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico
e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.
Quindi cade il mito in cui la BCE sia "indipendente" dagli Stati.
Lo Statuto dell'Unione Europea indica molto precisamente che ogni istituzione (tra cui la BCE), agisce secondo i limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati. Ovviamente i trattati non li scrive la BCE, ma gli Stati dell'Unione Europea.

La BCE quindi non è assolutamente una società privata e tanto meno una SPA.
E' infatti una Istituzione dell'Unione Europea.


Vediamo ora cosa dice l'art.127 , inerente la politica monetaria

POLITICA MONETARIA
Articolo 127 (ex articolo 105 del TCE)
1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato «SEBC», è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 119.

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:
— definire e attuare la politica monetaria dell'Unione,
— svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219,
— detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,
— promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

4. La Banca centrale europea viene consultata:
— in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze,
— dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze,
ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui
all'articolo 129, paragrafo 4.
La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

Quindi cosa è autorizzata a fare la BCE? Leggiamo testualmente:
"mantenimento della stabilità dei prezzi"
ossia contenere l'inflazione. L'obiettivo è tenerla leggermente al di sotto del 2%.

"il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea"
Ossia sostenere le politiche economiche dell'Unione realizzando gli obiettivi che l'Unione Europea si è data. Questo coerentemente con quanto prima detto nell'art. 13
"Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione."

Quindi il mito di una BCE "indipendente", che fa il bello e il cattivo tempo senza dover dar conto a nessuno è solo una frottola.

C'è però, giustamente, una suddivisione dei compiti, visto che ognuna delle Istituzioni all'art.13 ha la sua funzione.
E quindi possiamo leggere,

Articolo 130 (ex articolo 108 del TCE)
Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale europea né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
Ossia la BCE non può impartire ordini e ne' riceverne da altri organismi. Ma questo non significa che la BCE abbia carta bianca. Infatti tale indipendenza è sempre condizionata, come afferma l'articolo 130
all' "esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE"
Ossia, nessun organo può impartire ordini ai funzionari della BCE, ma il parlamento europeo stabilisce quali sono i compiti e i doveri della BCE approvandone lo Statuto e stipulando trattati che ne determinano gli obiettivi e le funzioni.
Una volta stabilite le regole e gli obiettivi, è sacrosanto che la BCE si muova in maniera autonoma, ma sempre nell'ambito dei poteri e doveri ad essa attribuitele dall'Unione Europea.
Non di certo quindi come una società privata che fa i propri interessi.

Leggendo il resto del documento infatti si nota tutto un fiorire di frasi tipo
"1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la Banca centrale europea, in conformità delle disposizioni dei trattati e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC e della BCE"..
ossia l'autonomia della BCE è sempre limitata all'adempimento  delle funzioni e al raggiungimento degli obiettivi che le sono imposte da Statuto.
Visto come viene istituita e quali sono le leggi a cui è soggetta, si può dunque escludere che la BCE sia un ente privato e indipendente dagli Stati.
E' semplicemente una Istituzione dell'Unione Europea a cui è stata attribuita la funzione di gestire la politica monetaria.

giovedì 2 dicembre 2010

Pascucci e la banca centrale svizzera

Di recente mi è capitato di rispondere, ad un lettore che affermava che le banche commerciali creano denaro dal nulla, che questo non era vero, in quanto la banca commerciale presta soldi propri.
Il lettore mi ha ribadito che invece è vero, attraverso il meccanismo della riserva frazionaria.
Io ho postato un articolo in cui avevo precedentemente dimostrato la mia affermazione.

In particolare, leggendo il codice civile, all'articolo 1834 possiamo leggere:

Art. 1834. Depositi di danaro. (codice civile)
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.

Ora, non ci vuole un economista o un avvocato per capire il significato della frase
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà
e quindi ero nella piena ragione quando affermavo che la banca commerciale prestava soldi propri.

Il sig. Pascucci però, sempre molto attento ed estremamente fiducioso nella banca svizzera (che evidentemente ritiene più affidabile della BCE per motivi sconosciuti), è andato a leggere una pagina dal sito della banca nazionale svizzera, in cui si dice testualmente:

Le banche e la moltiplicazione della moneta

Le banche ricevono il denaro dei risparmiatori per prestarlo ai debitori. Con quest'attività di intermediarie del credito, le banche creano nuova moneta. Ad illustrare questo meccanismo basta un semplice esempio. Ammettiamo che un risparmiatore versi sul suo conto in banca 20'000 franchi in banconote. Questo versamento non modifica la quantità di moneta presente nel sistema economico. Le banconote non si trovano più in circolazione, bensì nella cassaforte della banca. I 20'000 franchi, tuttavia, sono accreditati sul conto del risparmiatore.

Per la banca non ha senso lasciare il denaro in cassaforte. Perché non prestarlo, esigendo un interesse? Ecco che un'azienda ha bisogno di denaro per un nuovo impianto elettronico. Con un credito, la banca le presta 16'000 dei 20'000 franchi che il risparmiatore ha versato. L'importo è accreditato sul conto dell'impresa. Cosa significa questo per la quantità di moneta? Sul conto del risparmiatore continuano a figurare 20'000 franchi. L'impresa debitrice dispone di 16'000 franchi. La quantità di moneta è quindi aumentata di 16'000 franchi. Se ora l'impresa si serve del credito per comprare nuovi apparecchi e il venditore versa l'importo ricevuto in contanti sul proprio conto, la banca ne cederà di nuovo una parte in credito. La quantità di moneta aumenterà un'altra volta. In questo modo, la creazione di moneta prosegue.

Ci sono limiti alla creazione di moneta da parte delle banche? La banca del risparmiatore non ha ceduto in credito l'intera somma di 20'000 franchi. 4'000 franchi sono rimasti in riserva. La banca deve infatti prevedere la possibilità che il risparmiatore voglia operare un prelievo. La costituzione di riserve limita la possibilità delle banche di creare moneta. Ciononostante, le banche sono vere e proprie «moltiplicatrici della moneta».

Or bene, a parte che in questa pagina si è più volte spiegato il meccanismo della riserva frazionaria, in particolare, con le seguenti note:


Depositi bancari, cosa dice la legge?

Ma come prestano i soldi le banche?

Moneta, denaro, depositi, facciamo chiarezza sui termini


Riserva frazionaria e inflazione

Alcune considerazioni sulla riserva frazionaria

E quindi si può dire che abbiamo sviscerato l'argomento della riserva frazionaria da tutti i punti di vista, ci mancava la citazione della banca centrale svizzera da parte del sig. Pascucci, che ha ravvisato nel leggere la stessa il concetto che le banche commerciali creino moneta dal nulla. Al punto di avermi citato in un suo post con il suo solito amabile e raffinato sarcasmo.

Eppure "crea moneta dal nulla" non compare nel suddetto articolo, che invece dice esattamente le stesse cose che abbiamo qui sempre affermato.
Cosa vuol dire "creare moneta dal nulla"?
Se è dal nulla, è dal nulla punto e basta no? Non può esistere un "dal nulla MA ci vuole prima un deposito".
Se ci vuole una precondizione non è più dal "nulla", poiché le parole hanno un significato.

Infatti anche la banca svizzera dice che la banca ha bisogno di un deposito di 20000 mila franchi per poterne prestare 16 mila.
Quindi nessuna creazione "dal nulla".
Poi come prosegue?

"Se ora l'impresa si serve del credito per comprare nuovi apparecchi e il venditore versa l'importo ricevuto in contanti sul proprio conto"
Ops, altra condizione! Deve accadere che chi riceve il prestito lo usi per comprare qualcosa da un venditore, ed è poi necessario che quel venditore versi l'importo ricevuto nella stessa banca !
Ma non era "dal nulla"?
Altra precondizione invece. E se quel venditore invece li deposita in un'altra banca?
La banca non può prestare altri soldi, a meno di farseli prima prestare a sua volta, o aspettare che qualche altro cliente depositi nuovi soldi.
Ma se creasse moneta "dal nulla" non avrebbe bisogno di aspettare no?

Quindi (ma guarda un po'!) le banche private possono prestare in realtà solo soldi che già possiedono, (leggasi Art. 1834. del codice civile, nonché art. 3,4,9 della BCE come già detto in una nota precedente.
Nessuna creazione "dal nulla" dunque.

Curioso come anche in altre pagine si sia fatto riferimento al testo della pagina della banca svizzera per stabilire che le banche commerciali creano moneta dal nulla. Arrivano addirittura a dire che si tratta di un meccanismo tenuto nascosto alla gente.
Notevole anche, da parte dello Stato, il modo di tenere nascosto un meccanismo (della creazione di moneta dal nulla), ossia  quello di approvare delle norme di legge che lo regolamentino.


Post scriptum
Il sig. Pascucci alla lettura di questo articolo, invece di replicare qui, ha preferito come suo solito rispondere nel suo forum.
Le sue repliche, condite al solito caratteristico sarcasmo, sono state:
(alla frase "Quindi nessuna creazione "dal nulla".)
ah, no? e chi altri, se non le banche, riescono a tirar fuori 36.000 franchi inserendone 20.000 nel proprio borsellino?
Dimenticando però che nessuna banca con 20000 euro di depositi ne può prestare 36000. E che questo non sia possibile lui è ben conscio infatti la seconda obiezione che fa è
il banchiere ha 100 in cassa e ne presta 98 SENZA TOCCARE quel 100.. se non è dal nulla questo!!

Quindi sa benissimo che con 100 di depositi la banca può prestare massimo 98 (così come se ha 20000 non potrà prestarne più di 19600).
Nella seconda obiezione dice però "SENZA TOCCARE" quei 100, il che è palesemente falso, altrimenti non si spiegherebbe come, se la banca ha in deposito 100, e presta 98, e poi viene qualcuno a prelevare 3 dal proprio conto (o equivalentemente li spende in qualsiasi modo versandoli su altre banche), la banca non ha soldi da dargli.
Questo vuol dire che i 100 sono stati "toccati" eccome!
Chissà ora cosa si inventerà il sig.Pascucci pur di non ammettere che una banca non crea soldi dal nulla...