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giovedì 2 giugno 2011

Di Pietro e interrogazione parlamentare sul signoraggio


Articolo anche presente su Giornalettismo
Lettera aperta all'Onorevole Antonio Di Pietro.

Onorevole Di Pietro, il 30/11/2011 lei ha presentato un'interrogazione parlamentare (4-12113) che non le fa onore. Mi auguro non sia stata ideata da lei ma infelicemente suggerita da qualche suo poco informato collaboratore. Oppure informato, ma attingendo l'informazione da qualche sito-complottista (io sono solito chiamarli siti-fogna) o video di youtube.
Non sono un politico e non mi piacciono i giochi di parole quindi verrò subito al merito.
Lei dice
l’emissione della moneta è obbligatoriamente collegata alla generazione del
signoraggio che è rappresentato dal guadagno e dal potere in mano al soggetto
predisposto alla creazione della moneta. Il signoraggio, dunque, è l’insieme dei redditi
derivanti dall’emissione di moneta.

Che il signoraggio sia l'insieme dei redditi derivanti dall’emissione di moneta non ci piove. Ed è la definizione che trova anche sulla pagina della banca d'italia.

Quando però aggiunge la definizione di Krugman considerandolo flusso di
« risorse reali che un governo guadagna quando stampa moneta che spende in beni e servizi» dovrebbe contestualizzare e precisare che nessuno stato moderno stampa moneta per comprare beni e servizi, perchè quella moneta non avrebbe nessuna credibilità internazionale.
Non ci vuole un genio per capire che, se la Grecia ad esempio, tornasse alla dracma, e decidesse di stampare tante dracme quante ne servono per pagare il suo debito pubblico, annullerebbe di fatto il valore della dracma, che non varrebbe più nulla. E annullerebbe tutto il valore dei risparmi dei propri cittadini e delle proprie aziende. Se così non fosse, tutti i paesi del terzo mondo pagherebbero i propri debiti semplicemente stampando denaro proprio.
Sa perché non ci riuscirebbero onorevole Di Pietro? perché quel denaro creato varrebbe esattamente zero. Meno della carta di cui sarebbe fatto. Ossia avrebbe valore reale minore del prezzo di produzione.
Ecco perché nessuno Stato stampa moneta per spenderla in beni e servizi. Magari non ci aveva riflettuto? O davvero pensa che siano tutti stupidi o corrotti i politici di tutti i paesi del mondo? Sarebbero davvero stupidi se avessero un'arma così potente in mano e non la usassero no?
Invece sono stupidi coloro i quali credono in un simile miracolo della finanza.


Lei nell'interrogazione prosegue:
oggi, invece, alcuni studiosi di economia imputano al moderno signoraggio una dimensione che va ben al di là di una semplice tassa, in quanto il reddito monetario di una banca di emissione è dato solo apparentemente dalla differenza tra la somma degli interessi percepiti sulla cartamoneta emessa e prestata allo Stato e alle banche minori e il costo infinitesimale
di carta, inchiostro e stampa sostenuto per produrre denaro.

Questi sedicenti studiosi, che lei poi citerà, sono in realtà del tutto ignoranti nella materia in questione, e tra l'altro hanno anche indecorosamente avanzato denunce simili alla sua interrogazione perdendo la causa. Questo non gliel'avevano riferito vero?
Innanzitutto le banche di emissione sono le banche centrali, e in europa c'è la BCE (Banca Centrale Europea). Se non lo sa, lo può leggere sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Titolo 3, articolo 13 punto 1.
Le istituzioni dell'Unione sono:
il Parlamento europeo,
— il Consiglio europeo,
— il Consiglio,
— la Commissione europea (in appresso «Commissione»),
— la Corte di giustizia dell'Unione europea,
— la Banca centrale europea,
— la Corte dei conti.
Quindi la BCE (sempre se non lo sapeva già) è una istituzione dell'Unione Europea.
Al punto 2 dello stesso articolo:
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.
questo caso mai qualcuno potesse pensare che una istituzione della comunità Europea possa agire di proprio conto o per interessi privati.
Una volta chiarito quale sia la "nostra" banca di emissione, lei però afferma qualcosa di completamente errato parlando di "cartamoneta emessa e prestata allo Stato ".
Non è stato informato, Onorevole Antonio Di Pietro, che, sempre per LEGGE, in particolare per l'art.21 del trattato ("Operazioni con enti pubblici") :
21.1. Conformemente all'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle banche centrali nazionali, a istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.
Forse lei lo riterrà "politichese", ma quando si vieta "la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia" vuol dire che non si presta denaro carissimo Onorevole Di Pietro. Quindi cosa sta dicendo? LA BCE non presta soldi allo Stato, lo può riferire al suo poco informato suggeritore. E magari una tirata d'orecchie non farebbe male.

Procediamo, lei aggiunge che
Apparentemente, in quanto, de facto, il signoraggio moderno è eclissato nella contabilità dall’azione di dubbia legittimità della banca emittente che pone al passivo il valore
nominale della banconota. In buona sostanza, la banca dichiara di sostenere per la produzione della carta moneta un costo pari al suo valore facciale (euro 100 per una banconota del taglio di 100 euro);

Questo è falso, e la sfido a trovare un bilancio in cui la banca dichiari di sostenere un costo di produzione pari al valore facciale. C'è poco da smentire se uno se le inventa di sana pianta. E' vero che il valore facciale della moneta emessa è posto al passivo, d'altronde essendo appunto la moneta "emessa", non è nella disponibilità della BCE, ma di chi l'ha ricevuta, e dunque come potrebbe essere un'attività per la BCE stessa?

le Banche centrali sono le istituzioni che raccolgono sia la ricchezza, sia il profitto da signoraggio che dovrebbero essere trasferiti, una volta coperti i costi di coniatura, alla collettività rappresentata nello Stato;
Ed infatti il profitto da signoraggio, ossia il reddito proveniente dall'emissione della moneta è distribuito agli Stati membri, come testimoniato dai bilanci. Non ci vuole un economista per verificarlo, ed il tutto è regolato da ben precise leggi (art.33 dello Statuto) che lo impongono.


Arriviamo poi a quello che per i cospirazionisti del signoraggio è un autentico tormentone. Onorevole Di Pietro... mi è cascato sulla proprietà della moneta al momento dell'emissione:
con riferimento al sistema monetario attuale, da anni si discute sia in ambito accademico sia in ambito sociale sulle incongruenze relative alla proprietà del valore della moneta al momento della sua emissione: un valore che, in buona sostanza, non verrebbe riconosciuto in capo al suo creatore, ovvero la collettività, il popolo, ma che piuttosto le verrebbe sottratto;
Ma esiste già una sentenza che ha visto soccombente il suo baldo "studioso" (Auriti) che ha intentato una causa per denunciare questa fantomatica appropriazione del valore al momento dell'emissione. Per sua informazione, lo stesso baldo studioso non ebbe neanche la faccia di ricorrere nei successivi gradi di giudizio. Ma qual è il punto?
La moneta "nasce" nel momento in cui viene emessa. E in quell'istante è di proprietà di chi la riceve. Prima dell'emissione è solo carta straccia, "biglietti senza valore legale".
Ricapitolando,
1) La moneta quando è emessa non è "della banca" o "della Comunità" ma semplicemente di chi la riceve, e ovviamente in cambio cede qualcosa (ad esempio promette di restituire quei soldi e porta delle garanzie). La moneta è di solito emessa finanziando gli istituti di credito
2) La moneta è emessa da un istituto della Comunità Europea, che gira poi tutto l'utile agli Stati membri
Anche questa sua affermazione, quindi, è del tutto errata.



principio fermo di ogni democrazia è che la « sovranità » appartiene al popolo e
la nostra Carta costituzionale sancisce chiaramente questo principio all’articolo 1; ne consegue che derivazione diretta di tale sovranità è anche la sovranità monetaria, che determina il potere di chi detiene il controllo della moneta e del credito

"Sovranità monetaria" è uno sciocco slogan neofascista Onorevole Di Pietro e io mi guarderei attentamente da chi lo pronuncia. Un neologismo che fa presa sul popolino, ma la realtà è che lo Stato ha delegato, partecipando all'Euro, la politica monetaria alla BCE, alle cui decisioni partecipa come tutti gli altri. Se il suo scopo è fare uscire l'Italia dall'Euro, lo dica apertamente, ma mi auguro sinceramente di no. Forse sono parole che ha pronunciato senza pensarci? In un aula di parlamento occorrerebbe maggiore attenzione, e prima di chiedere che l'Italia esca dell'Euro fossi in lei interrogherei la base del partito... magari potrebbe non trovare molti consensi.

Lei poi nell'interrogazione cita diverse denunce di Auriti, omettendo di precisare che in tutte è risultato soccombente. Forse perché diceva stupidate? Al posto suo me lo chiederei Onorevole Di Pietro.
Avendo già risposto alla sua domanda "di chi è la proprietà della moneta al momento dell'emissione", ossia: chi la riceve le posso rispondere alla sua ultima domanda:
quale sia la reale efficacia degli strumenti di controllo a disposizione della Banca
centrale sulla massa monetaria messa in circolazione dalle banche commerciali

dicendole che, dato che ad ogni euro in circolazione corrisponde un euro in attività della banca centrale (di solito in titoli), la banca è in grado, in ogni istante, di assorbire la moneta emessa e tramite la leva della riserva frazionaria, diminuire a piacimento la massa di moneta creditizia in circolazione. Oltre al fatto che può cambiare il tasso ufficiale con cui rifinanzia le banche.
Se invece emettesse la moneta come vorrebbe il suo suggeritore, ossia "spendendo in beni e servizi" (parole sue ricorda?) non potrebbe assorbire proprio nulla se non chiedendo allo Stato di tassare i cittadini e di consegnarle i proventi delle tasse. Solo l'idea di una tassa "per assorbimento" è sinceramente grottesca. Oltre al fatto che quella moneta (di uno Stato che "stampa e spende") varrebbe quanto i soldi del monopoli.
Le consiglio di riflettere su questa frase Onorevole Di Pietro: dagli amici mi guardi iddio e
sinceramente sembra che qualche suo amico o collaboratore le abbia tirato davvero un tiro mancino.

mercoledì 8 dicembre 2010

Proprietà della moneta all'atto dell'emissione

Di chi è la proprietà della moneta all'atto dell'emissione?

Questa domanda, autentico tormentone a cui i signoraggisti sottopongono il resto della popolazione, è stata posta da Giacinto Auriti, che, con un atto di citazione, notificato il 24 giugno 1994, sosteneva che
allo stato attuale nessuna legge indicherebbe il proprietario della moneta all'atto dell'emissione
lamentandosi che
in base ad una consuetudine interpretativa contra legem, l'erogazione della moneta sarebbe "effettuata dalla banca centrale addebitando illegittimamente allo Stato ed alla collettivita' l'intero ammontare corrispettivo" in modo da conferire "solo la proprieta' a titolo derivativo per il tempo limitato alla durata del prestito", ha convenuto la Banca d'Italia dinanzi al Tribunale di Roma per ivi sentir "dichiarare la moneta un bene reale conferito, all'atto dell'emissione, a titolo originario, in proprieta' di tutti i cittadini appartenenti alla collettivita' nazionale italiana, con conseguente declaratoria d'illegittimita' dell'attuale sistema dell'emissione monetaria che trasforma la banca centrale da ente gestore ad ente proprietario dei valori monetari"..
Insomma Auriti sosteneva che il sistema attuale fosse illegittimo poiché, a suo dire, "in base ad una consuetudine interpretativa" la banca si appropria del valore della moneta all'atto dell'emissione.

A sentire i sostenitori delle tesi di Auriti, la causa fu vinta dalla Banca d'Italia perché il tribunale si dichiarò incompetente allo scopo.

Ma leggiamo innanzitutto la difesa della Banca d'Italia.

La domanda attorea nei confronti della Banca d'Italia deve essere respinta perché improponibile e/o inammissibile e comunque palesemente infondata nel merito.

La visione della moneta e delle funzioni monetarie che l'attore intende accreditare è palesemente distorta e completamente infondata. Da un punto di vista logico, è innanzitutto ben evidente che l'accettazione da parte della collettività, lungi dall'essere causa del valore della moneta, ne rappresenta in realtà solo l'effetto, sicché il sillogismo deve essere rovesciato: non è vero che la moneta vale in quanto è accettata, ma semmai, come la storia e la cronaca stanno a dimostrare, che essa è accettata solo in quanto abbia un valore. Di qui la necessità che tale valore, rispondendo ad un fondamentale interesse pubblico, sia difeso e garantito dalle Pubbliche Autorità, funzione nei moderni stati affidata alle banche centrali.
Sotto il profilo giuridico, poi, il batter moneta ha da sempre rappresentato e rappresenta tutt'ora una delle più evidenti e indiscusse espressioni della sovranità statale, sicché può correttamente affermarsi che il valore della moneta trae il proprio fondamento solo ed unicamente da norme dell'ordinamento statale, che, per solito, disciplinano minutamente la creazione e la circolazione della moneta, ne sanciscono l'efficacia liberatoria, ne sanzionano la mancata accettazione in pagamento e tutelano la fede pubblica contro la sua falsificazione ed alterazione.


Anche in Italia, questa fondamentale prerogativa sovrana dello Stato è compiutamente disciplinata dal legislatore sia per quanto attiene all'attribuzione della funzione di emissione, che in ordine alle relative modalità di esercizio.
La funzione di emettere moneta, affidata nella sua quasi totalità alla Banca d'Italia, sulla base di un rapporto avente natura concessoria, dall'art. 28 aprile 1910, n. 204, ha successivamente assunto il carattere di un'attribuzione istituzionale della Banca centrale, a seguito del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 371, e dell'art. 1 dello Statuto della stessa Banca, approvato con R.D. 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni, a norma del quale essa è un istituto di diritto pubblico che, quale unico istituto di emissione, emette biglietti nei limiti e con le norme stabilite dalla legge.
In ordine alle modalità di esercizio di tale funzione, l'art. 4 del T.U. n. 204/1910 e il D.P.R. 9 ottobre 1981, n. 811, prevedono che alla fabbricazione del biglietto concorrano la Banca d'Italia e lo Stato, tramite il Ministero del tesoro, in modo che ne l'una ne l'altro possano formare un biglietto completo.
Mentre per la fabbricazione l'Istituto di emissione e il Ministero del tesoro hanno competenze congiunte e coordinate, le decisioni riguardanti la quantità dei biglietti da immettere nel mercato ed i tempi dell'immissione competono alla sola Banca quanto strumentali all'esercizio delle funzioni di controllo della liquidati del sistema e di salvaguardia del valore del metro monetario, affidatele nell'ordinamento italiano (T.U. n. 204/1910 e Statuto della Banca d'Italia, ma anche art. 47 della Costituzione) e ora trovanti fondamento, anche a livello comunitario, nell'art. 105 del Trattato di Maastricht sull'Unione Monetaria Europea.
Sia in ordine alla fabbricazione che all'emissione monetaria, l'attività della Banca d'Italia, pur caratterizzandosi per una forte discrezionalità tecnica, non è esente da vincoli e da controlli riguardanti la produzione dei biglietti, l'iter di emissione, l'annullamento e la distruzione delle banconote logore o danneggiate. In particolare, i tagli dei biglietti che possono essere emessi dalla Banca d'Italia sono stabiliti con legge, mentre le caratteristiche e le quantità dei biglietti da stampare vengono stabilite con distinti decreti del Ministro del tesoro. L'intera attività della commissione permanente di cui fanno parte, fra l'altro, anche sei parlamentari (artt. 108 ss. del T.U. n. 204/1910).
La banca in questi campi è poi sottoposta alla vigilanza del Ministro del tesoro.

* * *

Tanto premesso, va rilevato innanzi tutto che nell'esercizio della funzione di emissione, è attribuito alla pubblica amministrazione un potere discrezionale assoluto, prerogativa della sovranità statale, che trae fondamento dalla necessaria preminenza dell'interesse pubblico alla fabbricazione ed alla circolazione della moneta rispetto a tutti gli eventuali interessi privati che con esso possano confliggere. A fronte di tale potere, non esistono posizioni soggettive giuridicamente tutelate, bensì meri diritti civici al godimento di pubbliche funzioni. Né discende il difetto assoluto di giurisdizione o, quantomeno, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
A ciò si aggiunga l'evidente carenza di interesse ad agire dell'attore, il quale ha promosso un'azione di accertamento senza che esistesse alcuna situazione di incertezza da rimuovere tant'è che l'emissione della moneta è compiutamente disciplinata dal legislatore in modo da non lasciare spazi all'immaginazione o alla fantasia né alcun pregiudizio, anche soltanto potenziale, per l'attore in proprio o per l'associazione che lo stesso asserisce di rappresentare.
La domanda attorea è poi, anche nel merito, destituita del benché minimo fondamento.
Essa muove, infatti, dalla premessa, completamente errata, secondo cui difetterebbe nel nostro ordinamento una norma di legge che indichi il proprietario della moneta all'atto dell'emissione, sicché l'appropriazione della stessa da parte della Banca d'Italia si baserebbe su una consuetudine interpretativa contra legem.
Ebbene, alla stregua della puntuale disciplina della funzione di emissione, i biglietti appena prodotti dall'officina fabbricazione biglietti della Banca d'Italia costituiscono una semplice merce di proprietà della Banca centrale, che ne cura direttamente la stampa e ne assume le relative spese (art. 4, comma 5, del T.U n. 204/1910). Essi acquistano la loro funzione e il valore di moneta solo nel momento, logicamente e cronologicamente successivo, in cui la Banca d'Italia li immette nel mercato trasferendone la relativa proprietà ai percettori.
Tale immissione, che rappresenta uno dei principali strumenti a disposizione della Banca centrale per l'esercizio delle cennate funzioni di regolazione della liquidità del sistema e di tutela del valore del metro monetario, avviene tramite operazioni che l'Istituto di emissione, in piena autonomia conclude con il Tesoro, con il sistema bancario, con l'estero e con i mercati monetario e finanziario, operazioni tutte previste e compiutamente disciplinate dalla legge e dallo statuto della Banca d'Italia (artt. 25 - 42 del T.U. n. 204/1910 e artt. 41 - 53 dello Statuto)
Alla luce di quanto sinora precisato, è del tutto abnorme e campata in aria l'affermazione dell'attore secondo cui esisterebbe una consuetudine interpretativa contra legem, in base alla quale la Banca centrale all'atto dell'emissione "mutua allo Stato italiano ed alla Collettività Nazionale, tutto il danaro che pone in circolazione". Come visto, la moneta viene infatti immessa nel mercato in base ad operazioni legislativamente previste e disciplinate, a seguito del compimento delle quali la Banca d'Italia cede la proprietà dei biglietti, i quali, in tale momento, come circolante, vengono appostati al passivo nelle scritture contabili dell'Istituto di emissione, acquistando in contropartita, o ricevendo in pegno, altri beni o valori mobiliari (titoli, valute, ecc.) che vengono, invece, appostati nell'attivo.
Tali operazioni trovano evidenza, come prescrive la legge, nella situazione della Banca d'Italia mensilmente pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
Se si considera oltretutto che, come già osservato, le spese di fabbricazione dei biglietti e l'imposta di bollo sono a carico della Banca centrale e che gli utili annuali da essa conseguiti, effettuati i prelevamenti e le distribuzioni di cui all'art. 54 dello Statuto, ai sensi dell'art. 23 del T.U. n. 204/1910 vengono devoluti allo Stato, si evidenzia altresì l'assoluta inconsistenza ed insensatezza delle tesi attoree, secondo cui l'erogazione della moneta sarebbe effettuata dalla Banca d'Italia addebbitandone allo Stato ed alla collettività l'intero ammontare senza corrispettivo.
Ne consegue, pertanto, che non è dato riscontrare alcunché di arbitrario o di illegittimo nelle prerogative esercitate in campo monetario dalla Banca centrale, perché, contrariamente a quanto preteso dall'attore, l'intera materia e compiutamente disciplinata dal legislatore, in modo tale che nessun aspetto attinente all'attribuzione o all'esercizio della funzione di emissione può dirsi regolamentato da consuetudini interpretative e, men che mai, da consuetudini contra legem.

* * *

Alla luce delle suesposte considerazioni, si confida nella reiezione, da parte dell'intestato Tribunale, della domanda proposta dal prof. Auriti, della quale e difficile persino comprendere l'oggetto (art. 163, 3° comma, n. 3, e art. 164, 1° comma, c.p.c.), con condanna dell'attore, non solo alla refusione delle spese di lite, ma altresì al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c., atteso che, anche a considerare con la miglior benevolenza l'azione da questi intentata, riesce difficile non ravvisarvi il carattere della "temerarietà".

* * *

Tutto ciò premesso, la Banca d'Italia, come sopra rappresentata e difesa, formula le seguenti

CONCLUSIONI

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione reiette, respingere la domanda attorea siccome improponibile e/o inammissibile e, comunque, infondata nel merito. Condannare, in ogni caso, l'attore alla refusione delle spese di lite nonché al risarcimento dei danni causati e causandi ai sensi dell'art.96 c.p.c., nell'importo che riterrà di liquidare in via equitativa".

Con ogni più ampia riserva e salvezza anche di richieste istruttorie.
Roma, 20 settembre 1994


Vediamo come si risolse la causa.

Il tribunale respinse la richiesta di Auriti.

Auriti non ritenne opportuno ricorrere ad ulteriori gradi di giudizio, stanti le ricerche che ho fatto.

Possiamo quindi affermare che: le banconote, prima dell'emissione, NON sono moneta, ma semplice pezzi di carta senza valore.
Solo all'atto dell'emissione diventano moneta ed in quel momento sono poste a passivo nel bilancio per la banca centrale, e dunque sono un credito per chi le riceve.

Alla domanda quindi: di chi è la proprietà della moneta all'atto dell'emissione possiamo senza dubbio rispondere: di chi la riceve. Infatti prima la moneta semplicemente non esiste, è solo un pezzo di carta senza valore.

Se vogliamo poi indagare su chi trae profitto dall'emissione della moneta, possiamo affermare che è lo Stato, a cui è devoluto tutto il signoraggio.
Ma su questo argomento ho già scritto un'altra nota.

Se anche la causa persa da Auriti non fosse riuscita a convincervi, ci sono ancora altre due argomentazioni molto chiare che stabiliscono di chi sia la moneta.
L' Articolo 16 dello Statuto del SEBC e della BCE, nonché l’art 128 paragrafo 1 del Trattato della UE, che stabiliscono che le banconote EMESSE dalla BCE dalle BCN costituiscono le uniche banconote aventi CORSO LEGALE nella Comunità”.
da cui estrapoliamo che l'emissione dà corso legale alla moneta, quindi essa prende il suo valore nominale subito dopo l'emissione.
Ancora, una recente interrogazione al parlamento europeo di Boghezio in cui testualmente richiedeva:

può la Commissione precisare, in maniera chiara e definitiva, a chi appartenga giuridicamente la proprietà dell'euro al momento della sua emissione?

La commissione ha risposto testualmente

Sebbene da un punto di vista giuridico il diritto di emettere banconote in euro appartenga sia alla Banca centrale europea (BCE) che alle banche centrali degli Stati membri dell'area dell'euro, ad emetterle fisicamente e a ritirarle dalla circolazione sono, in pratica, solo le banche centrali nazionali. Nel caso delle monete in euro, emittenti di diritto sono gli Stati membri dell'area dell'euro e qualsiasi questione ad esse relativa è coordinata dalla Commissione a livello dell'area dell'euro. Pertanto, al momento dell'emissione le banconote in euro appartengono all'Eurosistema, mentre le monete sono di proprietà degli Stati membri. Una volta emesse, sia le banconote che le monete in euro appartengono al titolare del conto su cui sono state addebitate di conseguenza(1). I proventi del signoraggio sono ripartiti tra le banche centrali nazionali e la BCE in base allo schema di sottoscrizione del capitale della BCE per le banconote. I proventi del signoraggio sulle monete vanno agli Stati membri dell'area dell'euro.

Pertanto, dato che abbiamo già dimostrato (art.16 della SEBC) che prima dell'emissione le banconote non hanno corso legale, ne deduciamo che l'unico momento in cui hanno corso legale (e quindi valore) è dopo l'emissione, e l'interrogazione ha stabilito che in quel momento appartengono al titolare del conto in cui vengono addebitate.
Non rimane quindi nessun dubbio su chi sia il proprietario della  moneta. Chi la riceve.


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