Visualizzazione post con etichetta conflitto interessi. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta conflitto interessi. Mostra tutti i post

mercoledì 15 dicembre 2010

Banca d'Italia e conflitto d'interessi

L'unica informazione che l'utente medio di youtube e di siti complottisti conosce riguardo la banca d'Italia (che da ora chiameremo qui bankitalia) è l'elenco dei partecipanti, che sono perlopiù banche private.

Non passa giorno senza che l'ennesimo scopritore dell'acqua calda non si faccia avanti e con tono sarcastico da persona illuminata e informata affermi che bankitalia sia controllata da banche private.
Questo perché un video di youtube o qualche pagina trovata sulla rete gli ha detto che bankitalia è partecipata da privati, informazione peraltro corretta, facendo però intravvedere in questa circostanza un problema gravissimo e che fa si che dei privati emettano moneta, indebitino lo Stato, siano controllori del controllante e cose del genere. Illazioni del tutto false e infondate.

Esaminiamo le questioni che di solito vengono poste ad una ad una.

Il profitto derivante dall'emissione della moneta (signoraggio) va ai privati.
Falso
Ho già scritto una intera nota sul tema , ad ogni modo questa affermazione è facilmente smentibile semplicemente andandosi a spulciare i bilanci di bankitalia.
All'ultima pagina si troverà quanta parte dell'utile di bankitalia è distribuito ai privati, e si noterà che ammonta, ogni anno, a circa 60 milioni di euro.
Questi 60 milioni però non sono utili da signoraggio, come si potrebbe pensare, bensi, come spiegato nella nota, parte dei frutti delle riserve.
Ossia bankitalia ha delle riserve, che non vengono immobilizzate ma investite. Dal rendimento di queste riserve è prelevata ogni anno una cifra pari allo 0.5% delle riserve stesse (sempre che le riserve abbiano fruttato abbastanza).
Quindi non si tratta di un reddito da signoraggio.
La parte del leone nel prelevare gli utili da bankitalia la fa quindi certamente lo Stato.
Leggendo i bilanci di bankitalia infatti abbiamo:
(attenzione, la quota versata allo Stato è pari alle imposte sul reddito più l'utile versato allo Stato)

Bilancio 2005
Imposte sul reddito: 934.502.972
Utile netto: 50.284.373
Utili versati allo Stato: 30.155.023
frutti distibuiti ai privati: 49.470.000

Bilancio 2006
Imposte sul reddito: 668.915.641
Utile netto: 133.757.713
Utili versati allo Stato: 80.239.027
frutti distribuiti ai privati 53.466.000


bilancio 2007
Imposte sul reddito: 1.610.489.843
Utile netto: 95.156.804
Utili versati allo Stato: 57.078.482
frutti distribuiti ai privati 56.148.000

bilancio 2008
Imposte sul reddito: 327.727.564
Utile netto: 175.211.691
Utili versati allo Stato: 105.111.415
frutti distribuiti ai privati 58.788.000



Bilancio 2009
Imposte sul reddito: 805.068.431
Utile netto: 1.668.576.514
Utili versati allo Stato: 1.001.130.308
frutti distribuiti ai privati 59.415.000


Bilancio 2010

Imposte sul reddito: 924.655.000
Utile netto: 852.306.887
Utili versati allo Stato: 511.368.533
frutti distribuiti ai privati 61.695.000

Bilancio 2011

Imposte sul reddito: 1.101.239.000
Utile netto: 1.129.175.577
Utili versati allo Stato: 677.489.747
frutti distribuiti ai privati 67.050.000




Ad esempio, quindi, nel 2009 lo Stato ha ricevuto da bankitalia circa 1,8 miliardi di euro, mentre i privati hanno avuto 59 milioni di euro. Non è difficile, leggendo i bilanci, capire a chi vanno i profitti di bankitalia. Allo Stato
Per chi volesse conoscere i dettagli tecnico-giuridici sulle basi dei quali avviene questa distribuzione è disponibile una nota a parte.



Le banche controllano bankitalia in quanto ne sono proprietari
Falso
bankitalia è un istituto di diritto pubblico, ed ha uno statuto che viene approvato (vedi pagina 33)

Visto il parere reso dalla Banca centrale europea il 25 agosto 2006 su richiesta della Banca d’Italia;
Considerato che l’Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale
della Banca d’Italia, in data 28 novembre 2006, ha approvato il nuovo testo dello
statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
dicembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Firmato.. il Presidente della Repubblica
Firmato.. il Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato.. il Ministro dell’Economia e delle Fnanze
ed è pubblicato nella gazzetta ufficiale.
Quindi lo Statuto di bankitalia è deciso dallo Stato (ma questo lo vedremo in dettaglio nel seguito).

Entriamo quindi nel merito delle competenze e delle funzioni di bankitalia.
Non c'è da cercare molto, lo dice l'art.1

Art.1
La Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Banca d’Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.
Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell’art. 105.1 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato).
La Banca d’Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attività bancarie strumentali alle proprie funzioni.
Visto che è stato nominato, vediamo cosa dice l'art. 105 del trattato che istituisce la Comunità europea, visto che è citato, tra l'altro, anche dall'art. 25.2 dello Statuto BCE, ove si parla di Vigilanza Prudenziale:
25.2. Conformemente ai regolamenti del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

L'art. 105 innanzitutto si trova nella sezione 1, "REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE"


Articolo 105 del trattato di Lisbona
1. Senza pregiudizio dell'articolo 104, la Commissione vigila perché siano applicati i principi
fissati dagli articoli 101 e 102. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.
3. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di accordi per le quali il
Consiglio ha adottato un regolamento o una direttiva conformemente all'articolo 103, paragrafo 2,lettera b).

Questo a sua volta ci rimanda agli articoli 101 e 102 (stiamo per scoprire finalmente quali sono le funzioni di controllo che spettano a bankitalia!)
Articolo 101
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
— a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
— a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
— a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il
progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Insomma in estrema sintesi le pratiche di concorrenza sleale e le creazioni di "cartelli".



Articolo 102
È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Ossia in estrema sintesi, lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti.

Ora che sappiamo che tipo di controllo svolge bankitalia nei confronti delle banche private ossia: controllare che non vi sia concorrenza sleale, creazione di cartelli e non vi sia sfruttamento abusivo di posizioni dominanti, sappiamo di conseguenza anche quali sono le funzioni che non spettano a bankitalia, ad esempio:
verificare la congruità dei bilanci
verificare che non vi siano illegalità in generale ad esclusione di quelle succitate
Ossia bankitalia non è "la guardia di finanza" e tanto meno non fa attività tipiche dei revisori dei conti
Questo è da tenere bene in considerazione, perché magari qualcuno pensa che a bankitalia spetta fare le pulci a tutte le banche private e fare chissà quali verifiche.
No. Ci sono altri organi preposti, giudiziari e non.

Vediamo ora nello specifico come è organizzata bankitalia e quale potere hanno i partecipanti privati all'interno della stessa.

Iniziamo a leggere il famigerato articolo 3, (nota: sul fatto che questo articolo è stato cambiato del tempo ho già scritto una nota a parte quindi non ne parlerò qui)
Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro ed è suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarità è disciplinata dalla legge.
Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote
I partecipanti sono per la maggior parte banche private, poiché l'hanno ereditata dalle fondazioni da cui sono state scisse con la riforma Amato-Carli prima e varie leggi successive, di cui si è ampiamente discusso nella nota sulla modifica dell'art.3
Quindi il capitale non può cambiare di proprietà se non secondo proposta del Direttorio.
L'elenco dei partecipanti lo potete trovare a questo indirizzo

Proseguiamo a vedere come si struttura bankitalia leggendone lo Statuto.

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

ART. 5

Gli organi centrali dell’Istituto sono:
a) l’Assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio superiore;
c) il Collegio sindacale;
d) il Direttorio;
e) il Governatore;
f) il Direttore generale e i Vice direttori generali.

Dato che i partecipanti sono per lo più privati, vediamo subito quali sono le prerogative dell'Assemblea dei partecipanti.

Art. 6
Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le
assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto;

le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo
statuto.

In realtà, c'è una specifica legge dello Stato che riguarda le modifiche allo Statuto, e che infatti è citata in ogni documento che delibera un cambio dello Statuto. E' il Decreto Legislativo 10 marzo 1998, n. 43 che tra le altre cose dice:
Art. 10.
Modifiche dello statuto della Banca d'Italia 1. Lo statuto della Banca e' adeguato alle previsioni contenute nel presente decreto.
2. Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei
partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Ossia le modifiche allo Statuto devono essere proposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e poi devono passare dall'approvazione del Presidente della Repubblica.
Quindi in realtà in materia di cambio dello Statuto i partecipanti hanno come si può capire voce in capitolo pressoché nulla. D'altronde è quello che ci si può aspettare da un istituto di diritto pubblico.

Se si vuole averne la prova, basta leggere pagina 33 dello Statuto di bankitalia.
Visto l’art. 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in base al quale
lo statuto della Banca d’Italia è adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 del medesimo articolo, ridefinendo altresì le competenze del Consiglio superiore in modo da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all’interno della Banca d’Italia;
Visto il parere reso dalla Banca centrale europea il 25 agosto 2006 su richiesta della Banca d’Italia;
Considerato che l’Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d’Italia, in data 28 novembre 2006, ha approvato il nuovo testo dello statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
È approvato il nuovo statuto della Banca d’Italia nel testo allegato al presente decreto.
Ossia l'iter che segue un cambio di Statuto è esattamente:
1) LEGGE che lo imponga (in questo caso datata 28 dicembre 2005)
2) parere della BCE (in quanto bankitalia è parte integrante della SEBC)
3) Assemblea straordinaria che lo approva (28 novembre 2006, ossia un anno dopo che le cose sono state decise)
4) deliberazione del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia (12 dic.2006)
5) deliberazione del presidente della repubblica (15 dic. 2006)

E' chiaro che l'assemblea straordinaria non poteva opporsi alla legge del 28 dicembre 2005.

Assodata la capacità estremamente marginale di decisione dei partecipanti riguardo lo Statuto, vediamo un altro interessante articolo, l'art. 9
Art. 9
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i partecipanti che siano titolari, da almeno tre mesi, di 100 o più quote di partecipazione. I partecipanti aventi diritto di intervenire hanno un voto per ogni 100 quote sino a 500 quote, ed un voto per ogni 500 quote in più delle
500, purché ne siano titolari da non meno di tre mesi.
Ciascun partecipante non ha diritto in alcun caso a più di 50 voti.
Ossia anche i partecipanti con quote maggiori di bankitalia, non hanno diritto a più di 50 voti.
Questo fa si che il potere decisionale di ogni partecipante sia sempre molto limitato, a prescindere da quante quote egli possegga.

Questo articolo fa si, ad esempio, che Banca Intesa, proprietaria di 91035 quote di bankitalia, ossia circa il 30% del capitale, abbia, come risulta nel documento ufficiale, abbia solo 50 voti su 539, ossia il 9% dei voti.
Unicredit, che detiene 66342 quote, ossia il 22% del capitale, abbia altrettanti voti (50), ossia il 9%.
Se le due banche la cui somma delle quote fa 50% abbia solo il 18% dei voti, chi ha i rimanenti? gli azionisti via via più piccoli, seguendo una linea che fa si che non ci siano posizioni particolarmente forti nel controllo da parte dei partecipanti.
Ad esempio, Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. con sole 18.602 azioni ha 41 voti, ossia il 7,6%.

Vediamo il secondo componente di bankitalia, il Consiglio Superiore

Il Consiglio superiore si compone del Governatore e di 13 consiglieri nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca.
Quindi il Consiglio superiore è in sostanza eletto dai partecipanti. Vediamo quali sono le sue funzioni.


ART. 17
Ai sensi dell’art. 19, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la nomina del Governatore, il rinnovo del suo mandato e la revoca nei casi previsti dall’articolo 14.2 dello statuto del SEBC, sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia.
Per esprimere il parere previsto al comma precedente, il Consiglio superiore è convocato e presieduto dal componente più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età. Il parere, deliberato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio, è rilasciato ai fini della deliberazione del Consiglio dei ministri.
Il Consiglio superiore, su proposta del Governatore, nomina il Direttore generale e i Vice direttori generali, rinnova i loro mandati e li revoca per i motivi previsti dall’art. 14.2 dello statuto del SEBC.
Per l’adozione di siffatti provvedimenti, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria. Il Consiglio deve essere convocato, agli stessi fini, anche quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il Governatore. In questo caso la
convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.
Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, le deliberazioni di cui al presente articolo devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il Governatore nei casi di cui al secondo comma, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei
presenti.
Le nomine, i rinnovi dei mandati e le revoche del Direttore generale e dei Vice direttori generali debbono essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Consiglio dei ministri.
Questo articolo fa riferimento ad un esplicito articolo di legge (n.262 del 2005) in cui si dice testualmente:

8. La nomina del governatore e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall'articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del
primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Questa è LEGGE dello Stato e da questa legge si evince in modo INEQUIVOCABILE che i partecipanti non hanno alcuna voce in capitolo sulla scelta del governatore.
Possono esprimere solo un parere, che non ha alcun potere vincolante.

Vediamo ad esempio una recente elezione del governatore, (articolo gentilmente segnalatomi da un lettore di SIC su facebook), Mario Draghi governatore di Bankitalia
Si può chiaramente leggere "In mattinata il sottosegretario alla Presidenza Gianni Letta era andato in Banca d'Italia per consegnare la busta con l'indicazione del governo al Consiglio Superiore"
Analogo articolo su Repubblica

Quindi su chi decide la nomina del governatore abbiamo fatto definitivamente chiarezza, visto che: statuto bankitalia, specifica legge dello Stato e anche la cronaca dei giornali concordano nel descrivere la medesima situazione.
Una volta nominato il governatore, sempre secondo l'art.17 dello Statuto, questi sceglie Direttore generale e dei Vice direttori generali sempre a seguito di approvazione con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri
Insomma i partecipanti non ci possono mettere minimamente bocca.


Assodato che il Consiglio Superiore non ha alcun potere nella scelta del Governatore, del Direttore generale e dei Vice direttori generali (che come vedremo, costituiscono il Direttorio), le sue funzioni quali sono invece?
Le stabilisce l'articolo 18
Al Consiglio superiore spettano l’amministrazione generale nonché la vigilanza sull’andamento della gestione e il controllo interno della Banca.
In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nonché, per le delibere di cui ai successivi punti 9) e 10), nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla Banca centrale europea (BCE), il Consiglio:
1) esamina ed approva, su proposta del Direttorio, il progetto di bilancio e ne delibera la presentazione al Collegio sindacale e all’assemblea dei partecipanti per la definitiva approvazione. Sentito il Collegio sindacale, delibera i dividendi da corrispondere ai partecipanti;
2) approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa;
3) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a 1 milione di euro e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a 200.000 euro, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il Governatore ritenga di sottoporre alla sua approvazione;
4) emana i regolamenti interni dell’Istituto;
5) determina la pianta organica del personale, nomina gli impiegati e adotta i provvedimenti per la cessazione dal servizio dei medesimi;
6) approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
7) adotta le deliberazioni riguardanti l’articolazione territoriale nonché l’assetto organizzativo generale della Banca;
8) nomina e revoca i reggenti presso le sedi e i consiglieri presso le succursali, determinandone il numero e stabilendo quali tra essi debbano assumere l’ufficio di censore;
9) nomina i corrispondenti della Banca all’estero;
10) determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;
11) fissa il limite annuo per l’eventuale erogazione di somme a scopo di beneficenza o per contributi a iniziative d’interesse pubblico;
12) delibera su tutte le altre materie concernenti l’amministrazione generale della Banca che, non demandate all’assemblea dei partecipanti, il Governatore ritenga di sottoporgli.
Il Consiglio viene informato dal Governatore sui fatti rilevanti
concernenti l’amministrazione della Banca e in particolare:
– sui contenuti del piano d’istituto;
– sul consuntivo annuale degli impegni di spesa;
– sui risultati degli accertamenti ispettivi interni;
– sugli impieghi delle disponibilità dei fondi, delle riserve statutarie
e degli accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di
quiescenza del personale.
Lo potete leggere con comodo, troverete che non c'è alcun riferimento alle funzioni proprie della banca centrale, ossia di politica monetaria o di vigilanza sulle banche private poc'anzi descritta.
Sono solo funzioni relative alla gestione interna della banca, quale nomina degli impiegati, accordi con i sindacati, erogazione di beneficenza, regolamenti interni.
Insomma nulla che abbia a che fare con il mondo esterno alla banca stessa.
Questa non è una mia interpretazione, ma come vedremo è esplicitato in uno specifico articolo dello Statuto, che andiamo subito ad esaminare, perché è quello che stabilisce cos'è il Direttorio.


Art. 21
Il Direttorio è costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali.
Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC.
Nell’ambito delle proprie competenze, il Direttorio può rilasciare deleghe al personale direttivo della Banca, stabilendone forme e modalità di esercizio, per l’adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, quali acclaramenti, accertamenti e altri che comportino mere ricognizioni di fatti, circostanze e requisiti.
Quindi le "funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali", ossia le operazioni che servono ad attuare la politica monetaria, fatte salve le decisioni rientranti nelle attribuzioni BCE, sono di competenza del Direttorio.
Tra le funzioni pubbliche attribuite dalla legge rientrano ovviamente anche quelle attribuitele dall'art. 25.2 dello Statuto BCE, di cui abbiamo già parlato, ossia quelle di vigilanza.


CONCLUSIONI
I partecipanti eleggono solo il Consiglio Superiore, che ha funzioni inerenti la mera gestione interna della banca.
Le funzioni pubbliche, quali politica monetaria, vigilanza, e qualsiasi altra funzione attribuita dalla legge alla Banca per perseguire le sue finalità istituzionali, competono al Direttorio, che abbiamo visto essere di nomina interamente politica e fatta dal Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia, e seguito da deliberazione del Presidente della Repubblica
I partecipanti non hanno quindi alcun potere in bankitalia che possa influire nelle sue attività esterne.
Il conflitto di interessi è quindi del tutto escluso. Infatti i partecipanti di bankitalia non hanno di fatto alcun controllo sulle attività esterne e/o inerenti le funzioni pubbliche della stessa.

venerdì 12 novembre 2010

Banca Centrale, potere effettivo, conflitto di interessi e proprietà delle banche

Posto un altro articolo tratto dal nuovo pdf di Foto Gian


I partecipanti al capitale della Banca d'Italia non sono azionisti qualsiasi. La legge bancaria del 1936 art. 20 [12] riserva le quote a banche, assicurazioni e istituti di previdenza rimasti fino al 1992 di proprietà pubblica.
Oggi tra i principali azionisti delle banche, trasformate in spa o banche di credito cooperativo dalla legge Amato-Ciampi del 1992, ci sono le fondazioni bancarie, i cui consigli di amministrazione sono nominati dagli enti locali e dalle organizzazioni professionali.
Anche se trasformata in spa, la proprietà di molte banche resta sotto il controllo pubblico sotto forma di fondazione bancaria.

Perciò se dovessimo applicare la logica di chi dice che la Banca d'Italia è privata perché sono privati i suoi azionisti, dovremmo concludere che la Banca non è affatto privata e, paradossalmente, non sarebbe privata neppure se fosse organizzata come una società per azioni.

Infatti le banche -seguendo tale logica- sono da considerarsi pubbliche, visto che le fondazioni che le controllano non appartengono ad azionisti privati né seguono interessi privati.
Ma se le banche che possiedono quote del capitale della Banca d'Italia non sono private, neanche la Banca lo è e non lo sarebbe neanche se fosse organizzata sotto forma di spa.

Il potere effettivo degli azionisti è di fatto nullo. Lo disse nel 1926 J.M.Keynes che riferendosi alla Banca d'Inghilterra ha scritto: è un “caso di istituzione che teoricamente è di proprietà assoluta di alcune persone private” ma che “non vi è classe di persone nel Regno quanto i suoi azionisti cui il governatore della Banca d'Inghilterra pensi di meno quando decide circa la sua politica” [13].

Senza potere, scompare il conflitto di interessi, in nome del quale, peraltro, già nel 1936 lo Statuto della Banca esclude dal Consiglio superiore della Banca gli amministratori delle banche. Ce lo ricorda lo storico De Rosa [14] che racconta di come il presidente dell'Associazione delle casse di risparmio italiane, De Cataldo, dopo aver chiesto alle banche associate di convertire le 140.000 azioni possedute e di incrementare il numero delle quote di Bankitalia, puntasse a far valere il peso degli associati nella nuova Banca d'Italia.

Attesa delusa. Il governatore Azzolini spiegò che era stato Mussolini a volere l'esclusione degli amministratori delle banche dal Consiglio superiore “sulla base del principio che gli Istituti vigilati non potevano diventare nello stesso tempo organi vigilanti” [15].

(11) De Mattia, Storia del capitale..., pag. 57
(12) http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1938/lexs_110993.html
(13) J.M.Keynes, La fine del laissez-faire, in Teoria generale, UTET, 2006, pag. 128
(14) De Rosa, Storia delle casse di risparmio e della loro associazione, Laterza, pag. 313-4
(15) De Rosa, Storia delle casse di risparmio e della loro associazione, Laterza, pag. 314
(16) Krugman P., Il ritorno dell'economia della depressione e la crisi del 2008, Garzanti, pag. 181

venerdì 23 luglio 2010

Spirale debitoria innescata dall'emissione monetaria.. o no?

C'è una credenza che senz'altro deve essere sfatata, quella che la Banca centrale, emettendo moneta, innesca una spirale debitoria che impedisce a chi emette il debito di pagarlo e lo costringe ad indebitarsi sempre di più.


Prima di addentrarci nella dimostrazione, è opportuno fare alcune premesse.



1) La BCE svolge diverse attività per adempiere alle sue funzioni, ma in questo articolo, per semplicità, supporremo che l'unica attività che svolge sia acquistare titoli di Stato o obbligazioni private sul mercato.
Quindi ad esempio compra dei titolo o delle obbligazioni private a 95 euro per poi riscuotere 100 euro l'anno dopo (è solo un esempio).
in questo caso la BCE totalizza 5 euro di utile che distribuisce agli Stati membri mediante le loro BCN (banche nazionali)

2)Lo Stato eroga servizi ai cittadini pagandoli con le imposte che gli stessi cittadini gli versano. Quando queste risultano insufficienti, per motivi che non stiamo qui a discutere, emette titoli di Stato, ossia chiede in prestito ai privati delle somme di denaro che si impegna a restituire col tempo, maggiorati da interessi. Anche qui, ne esistono di vario genere, ma faremo riferimento più che altro ai BOT, per semplicità.

3)I cittadini privati, a loro volta, si indebitano per svariati motivi, dall'acquisto di una casa o di una macchina, all'investimento per l'impresa etc.

4)Il debito è un impegno per cui una persona si impegna a fornire un servizio o un bene ad un'altra entro certi termini. Un particolare tipo di debito è quello di denaro, e si ha ad esempio quando si compra della merce senza avere liquidità per farlo, impegnandosi ad effettuare il pagamento entro un certo tempo.

5) Il debito è un concetto non legato necessariamente alla moneta. Può esistere anche senza bisogno della moneta, ed è più correlato alla promessa di fornire qualcosa nel futuro in cambio di qualcosa ora. Ad ogni debito corrisponde sempre un credito di pari importo dalla parte opposta.





Arriviamo dunque alla questione.
Se la banca centrale emette moneta comprando titoli di Stato o obbligazioni di privati, ossia, in generale, debiti. Per funzionare, ha bisogno che questi debiti ci siano.
Su questo bisogna essere chiari. Se costruisco una macchina che va ad uranio, non è detto che io possa produrre uranio. Se c'è funziona altrimenti si ferma o non parte proprio.
Quindi il fatto che la BCE abbia bisogno di debiti per funzionare non implica affatto che la BCE possa costringere qualcuno ad indebitarsi per poterne poi comprare il debito. Anzi appare abbastanza ridicolo il sol pensarci.

La convinzione che alberga in alcune menti è questa: il meccanismo di emissione, così come l'ho descritto crea una spirale debitoria che impedisce a chi emette il debito di pagarlo e lo costringe ad indebitarsi sempre di più.
Questa convinzione è del tutto infondata e ne presento qui una semplice dimostrazione.

IPOTESI:

Ci sono debiti tra privati (obbligazioni) per un importo P e un debito dello Stato (titoli di Stato) per un importo S.
C'è una moneta circolante M0.
Supponiamo che P+S > M0.
Questa equazione vuol dire DEBT > MONEY
ossia la somma dei debiti è maggiore della moneta. E' una condizione indispensabile come abbiamo visto, per l'emissione della moneta da parte della banca centrale, altrimenti non avrebbe debiti da comprare per le emissioni.


TESI:

E' possibile che il debito complessivo P+S diminuisca e simultaneamente la moneta M0 circolante aumenti.


DIMOSTRAZIONE:

Consideriamo D = (P+S)-M0
ossia la differenza tra la somma totale dei debiti e la moneta emessa. Questo per calcolare i debiti esistenti non posseduti dalla BCE, che ammontano appunto a M0. Per semplicità consideriamo che gli interessi maturino improvvisamente nel giorno di scadenza.
Per l'ipotesi risulta D>0, e supponiamo sia D > 1000, per fare un esempio numerico semplice.

Ad un certo momento, la BCE vuole aumentare la moneta circolante di 95.
Ad esempio allora compra 100 del debito D (già esistente), pagandolo a sconto, come sempre accade, es. 95.

Effetto sul debito P+S : nulla. infatti quel debito comprato già esisteva, non aumenta ora che lo compra la BCE.
Effetto sulla moneta circolante: +95 quindi arriva a M0+95

I titoli stanno per scadere.
Allora la BCE anticipatamente emette altri 95 comprando altri titoli di debito per un valore nominale di 100
Sono debiti già esistenti, non aumentano per il fatto che la BCE ne compra.
Allora totale moneta circolante = M0+ 190
Variazione del debito P+S di privati o Stato: sempre nulla, nessun nuovo debito è creato

I titoli scadono.
La BCE incassa 100 dall'emittente del debito.
Effetto sul debito: -100
Quindi ora il debito totale è P+S -100
Effetto sulla moneta circolante: -95 (solo 95 sono assorbiti, gli altri 5 sono utili per la BCE)
Quindi ora la moneta circolante è M0+190-95 = M0+95
Utile BCE: 5

l’utile è poi redistribuito allo Stato.

quindi alla fine
nuovo debito P'+S' = P+S-100
nuova moneta circolante= M0+95

Complessivamente quindi, il debito D (totale tra Stato e privati) è diminuito di 100 e la moneta circolante è aumentata di 95

Abbiamo ottenuto l'effetto desiderato.
E' possibile continuare il procedimento sin quando risulta
D= P+S > M0
Ossia il debito può diminuire ma complessivamente la somma del debito pubblico e privato deve rimanere maggiore di M0 altrimenti la BCE non avrebbe debiti da comprare per l'emissione.

Con questo ne deduciamo che con il tipo di emissione attuale, è possibile che lo Stato e i privati paghino i propri debiti senza creare alla BCE problemi di emissione.
Dato che i debiti P+S superano di gran lunga M0, basti considerare che S=1800 miliardi e M0=130 miliardi, per parecchi anni a venire la situazione P+S=M0 è scongiurata ed è inutile farne un problema.


Se è possibile diminuire il debito complessivo a fronte di un aumento della moneta circolante è chiaro che non esiste e non ha senso parlare di alcuna spirale debitoria.

mercoledì 30 giugno 2010

Come le banche fottono la GDF - L'economista $mascherato


Leggo un articolo che il suo stesso autore ha tenuto a segnalarmi sul mio blog, evidentemente per conoscere il mio parere.
Il nuovo comandante generale della Guardia di Finanza, Nino Di Paolo, in un'intervista a ''Il Sole 24 Ore'' sostiene che il segreto bancario non ha più senso [1]. Dal nostro pulpito del Centro Studi Monetari abbiamo contribuito a svelare i meccanismi dell'appropriazione indebita della rendita monetaria, pubblicando almeno 10 libri in 5 anni che trattano del tema [2].
Saba e il suo centro Studi hanno sempre sostenuto che la BCE fa falso in bilancio, peraltro, stranamente, senza ancora essere andati incontro ad una denuncia. Avrà affermato la stessa cosa il generale Di Paolo? Sarebbe interessante. Leggiamo l'intervista allo stesso:
Di fronte a una crisi globalizzata non ha più alcun senso il segreto bancario: come e' stato detto non è più tempo per la caverna di Ali' Babà. Cosi', in un'intervista a "Il Sole 24 Ore", il nuovo comandante generale della Guardia di Finanza, Nino Di Paolo, operativo da sole 48 ore. Come prima indicazione operativa ai suoi, Di Paolo afferma: 'Se si seguono i soldi, si arriva sempre alle persone. L'azione di contrasto va condotta in parallelo: occorre indagare per scovare patrimoni illeciti e contemporaneamente agire sul fronte fiscale. I fatti ci danno ragione. E anche la criminalita' organizzata si attacca cosi'.
a dire il vero sembra che il gen. Di Paolo dica che il segreto bancario andrebbe abolito, ossia che le banche non dovrebbero poter opporre il segreto sulle operazioni dei propri correntisti, quando la GdF indaga su di loro. Di Paolo si riferisce agli accertamenti fiscali, ai patrimoni illeciti. Non fa alcun accenno a falsi in bilancio delle banche centrali, come vorrebbe insinuare Saba.

Ma torniamo all'art. di Saba:
Partiamo dalla contabilità truccata delle banche ordinarie, che rappresenta il principale meccanismo di evasione messo in atto dagli istituti bancari. Quando una banca presta o anticipa dei soldi creandoli dal nulla con false scritture contabili, si sta appropriando del vostro potere d'acquisto e diminuisce il valore dei soldi posseduti dal resto della comunità.
Ecco, oggi Saba ce l'ha contro le banche ordinarie. Dice che fanno anche loro false scritture contabili. Come prestano i soldi le banche ordinarie? con il meccanismo della riserva frazionaria, ne ho parlato ampiamente in una nota, in realtà più di una.
In sostanza le banche private prestano parte dei depositi dei correntisti, tenendone a riserva una frazione (riserva obbligatoria) la cui entità minima, in percentuale, è stabilita da bankitalia.
Sul fatto che il meccanismo di riserva frazionaria crei o meno inflazione ne ho discusso ampiamente in un'altra nota, e questo non è vero per vari motivi, in particolare perché c'è un limite alla crescita del denaro circolante che il meccanismo stesso può causare, e poi perché gli effetti inflattivi dell'introduzione tale meccanismo sono ormai assorbiti da tempo.


Quando la banca anticipa 100.000 euro, mette al passivo questa somma nominale. Quando il cliente restituisce la somma, o a rate o in una unica soluzione comprensiva degli interessi, la banca dichiara solo gli interessi come utile, facendo sparire contabilmente il capitale.
Quando una banca presta 100'000 euro, segna da una parte una diminuzione di liquidità per un valore pari a 100'000, e dall'altra parte un credito nei confronti del cliente pari alla stessa cifra. Ovviamente, supponendo che la banca consegni la somma in contanti.
Quando il cliente restituisce la somma, con gli interessi, il credito verso il cliente si estingue, e la liquidità viene aumentata di 100'000 + gli interessi.
Alla fine della giostra a quanto ammonta l'utile della banca? ovviamente un valore pari agli interessi.

Cosa dice invece Saba? che il "capitale" sparisce. Ma non è vero, infatti la banca inizialmente aveva i 100 mila, poi gliene vengono restituiti 105 mila, non c'è alcuna sparizione. Anzi, giustamente, la banca dichiara un utile di 5mila (nell'esempio).

Cioè, i primi 100.000 euro che riceve come riflusso bancario, li annulla con i 100.000 euro precedentemente messi al passivo.
Il termine riflusso bancario, se non lo avete mai sentito, non preoccupatevi. Non esiste. Se l'è inventato proprio lui, quindi dormite pure tranquilli. Io l'unico reflusso che conosco è quello gastroesofageo. Ho cercato il termine in lungo e in largo, ed è presente solo in siti-spazzatura complottisti. Ci sarà un motivo.

Ma arriviamo alla parte divertente, ossia la parte che mi ha convinto a pubblicare questa nota, perché troppo fantasiosa, davvero mirabile nella sua bizzarria.

Usiamo l'analogia del CASINO' per spiegare questa assurdità. Immaginate il proprietario di un casinò che produce delle fiches e le mette - come valore nominale - nel passivo. Invece di metterne al passivo solo il costo di produzione.
Innanzitutto, la banca presta soldi veri e non fiches. Sin qui, se qualcuno di voi ha mai chiesto un prestito, penso che ci arriviamo tutti. Però cerchiamo di seguire il discorso dell'autore, e supponiamo che il casino tenga davvero un bilancio in cui include le fiches.
Entro io, compro 1000 euro di fiches.
Secondo voi, il casinò ha già realizzato un guadagno? Da un lato, ha incassato i miei 1000 euro, ma è anche vero che faccio ancora a tempo a tornare alla cassa e ri-cambiare le fiches!
Quando davvero il casinò consegue il guadagno? Quando io gioco e perdo le mie fiches. Infatti a quel punto il casinò ha di nuovo le fiches iniziali più i miei soldi.
Solo allora si realizza il guadagno del casinò. Le fiches infatti, per il casinò, costituiscono effettivamente una promessa di pagamento. Ossia se io dopo un'ora torno alla cassa con fiches per 1 milione di euro, cacchio, mi devono pagare!
Secondo l'economista $mascherato invece, il casinò dovrebbe mettere al passivo solo il costo di produzione delle fiches. Sarebbe sbagliato invece, perché quando io torno con 1000 euro o 1 milione di fiches, la cassa mi deve dare il valore nominale delle fiches, non il loro costo di produzione (pochi cents). Se non lo facesse, nessuno andrebbe più a giocare al casinò!

Quando il casinò vince, questo proprietario disonesto compensa il valore incassato con quello indicato nel passivo, cosicché farà risultare all'attivo solo la differenza rispetto al valore nominale delle fiches. Andrebbe subito in galera per aver fatto sparire l'imponibile.
Quando il casinò vince, rientra in possesso delle fiches, quindi complessivamente avrò:
al momento dell'acquisto delle fiches:
fiches - 1000
contanti +1000
mentre quando c'è la vincita del banco (ossia io perdo le mie fiches):
fiches +1000
Totale:
fiches 0
contanti +1000
Ossia il guadagno netto, operando in questo modo, è proprio di 1000 euro, come in effetti la logica vuole. Non si può certo dire che il casinò abbia guadagnato più di 1000 euro!
E quindi non è vero che operando in questo modo alla fine risulta all'attivo solo la differenza rispetto al valore nominale delle fiches (che sarebbe zero). L'imponibile non sparisce affatto. D'altronde quella di vedere sparire  imponibili,  capitali, sembra essere una fissa per Saba. Vede imponibili sparire ovunque!


Le banche fanno esattamente la stessa cosa. La produzione contabile di 100.000 euro costa alla banca solo una frazione dei suoi costi di esercizio (stipendi, bollette della luce, telefono, affitto della filiale, etc.).
Non è vero affatto. La banca non crea i 100'000 euro dal nulla, sono i soldi dei correntisti. La banca quando presta quei soldi vede la propria liquidità diminuita. Gli interessi invece servono a coprire i costi di esercizio, indicati da Saba, e anche a creare un utile per la banca stessa (non sono certo società di beneficienza, questo è certo).


Ma la banca furbescamente non mette solo questi costi nel passivo, ma anche la somma creata dal nulla AL VALORE NOMINALE. Invece di mettere all'attivo la differenza tra i costi di produzione ed il valore nominale, come fanno i casinò con le fiches [3].
Certo che la banca segna una diminuzione di liquidità, sta prestando soldi! Ma al contempo nasce un credito verso il beneficiario del prestito, e inizia a maturare l'interesse sul capitale prestato. E proprio come il casinò fa delle scritture corrette, sia dal punto di vista formale, che logico e di buon senso.

La banca in questo modo fa sparire il capitale che rientra col riflusso, mettendo in atto una colossale evasione fiscale a danno dello stato e della cittadinanza che, a causa del minor introito fiscale, deve pagare le tasse evase dalle banche. Si tratta di svariate centinaia di miliardi di euro ogni anno, salassati alla comunità.
Ecco che ritorna il reflusso, e quando entra il gioco il reflusso vuol dire che il termometro delle sparate è su febbre altissima, infatti ecco che accusa le banche di evasione fiscale, di cittadinanza che deve pagare le tasse evase dalle banche, per centinaia di miliardi di euro l'anno!!
Manca solo che inizi a parlare di reddito di cittadinanza e facciamo BINGO.


Recentemente è stata presentata una denuncia illuminante alla Procura della Repubblica di Roma: speriamo che non venga archiviata dai procuratori coi soliti trucchetti della rubricazione "ad hoc"...
Mettendo al passivo il capitale creato dal nulla, le banche evadono sistematicamente le tasse su quanto poi prestano, o spendono, aggiungendo al danno il furto degli interessi, l'usura.
E qui introduce una denuncia che hanno fatto alcuni personaggi abbastanza sconcertanti, contro mezza italia, esclusa mia nonna in carriola.
Sarà divertente vedere quanto riescono a portarla avanti senza scappare via con la coda tra le gambe come qualche loro predecessore che non si è neanche presentato ai successivi gradi di giudizio, e spero che siano condannati a pagare abbondanti spese legali, magari capiscono cos'è il denaro.


E' ora che anche la Guardia di Finanza apra gli occhi, che cominci a leggere qualche libro e che qualcuno al suo interno la smetta di dire - rigorosamente e solo verbalmente - che su "certi" enti e "certe" entità non devono essere fatti accertamenti...
O vediamo se col nuovo comandante cambia qualcosa, prima che gli eserciti europei dei disoccupati affamati non facciano a modo loro.
Saba fa pubblicità ai propri libri, peccato che non sia un economista e tanto meno accreditato in alcun ambiente scientifico escluso il club da egli stesso creato.
Arriva persino a incitare alla sommossa popolare dicendo
prima che gli eserciti europei dei disoccupati affamati non facciano a modo loro
in cui io raviserei alcune ipotesi di reato, ma non sono un avvocato.

martedì 16 marzo 2010

La frottola della banca d'Italia SPA


Tratto da
http://www.frottolesignoraggio.info/bancaspa/bancaspa.pdf





Perché la Banca d'Italia non è una società per azioni


Un'ulteriore frottola riguarda la Banca d’Italia, considerata una società per azioni (spa) in virtù del possesso da parte di banche italiane e straniere delle quote del capitale.
La Banca è un istituto di diritto pubblico, come spiegano la legge bancaria del 1936 e dalla legge 262 del 2005 (legge sul risparmio), articolo 19 comma 2 e lo Statuto della Banca (articoli 1, 3, 5, 18, 20, 31 e 42) che invece non parla mai di società per azioni o di altro genere di società prevista dal codice civile.
(N.d.r. la lista è disponibile QUI quindi si prega tutti di evitare di fare spam di video ASSURDI per mostrare questo elenco)

Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che la Banca d'Italia “non è una società per azioni di diritto privato ... bensì un istituto di diritto pubblico, secondo l'espressa indicazione dell'art. 20 del r.d. 12 marzo 1936, n. 375 (di recente ribadita anche dall'art. 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)”.
In una normale società per azioni, il proprietario può cedere liberamente le azioni. Non succede nel caso della Banca: i partecipanti al capitale possono cedere le quote di partecipazione (art. 3) solo “su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore”.
Si potrebbe obiettare che è una spa perché agisce come una spa. Ma una spa funziona secondo le regole previste dal codice civile che ad esempio agli articoli 2325, 2346 e seguenti parla di azioni (art.:“Le quote di partecipazione dei soci -di una spa- sono rappresentate da azioni”). Ma la Banca d'Italia non ha azioni!
L’articolo 2364 dice che l'assemblea dei soci di una s.p.a. nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale.
La Banca d'Italia non ha un'assemblea dei soci, ma dei partecipanti, che non ha nominato il governatore Draghi né in base all'articolo 2383 del codice civile ha potuto revocare il mandato al governatore Fazio.
Che la nomina e la revoca del Governatore non risponda alle regole valide per qualsiasi s.p.a. lo testimonia anche la legge 262 del 2005 che richiede (art.19 comma 8) che occorre un decreto del Presidente della Repubblica.
In conclusione, la Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico e non una spa, di cui non ha le caratteristiche.

La frottola dei soci occulti della Banca d'Italia

Un'altra frottola afferma che solo dal 2005 si conoscono i partecipanti al capitale della Banca d'Italia. Basterebbe cercare i bilanci delle banche disponibili on line per capire che si tratta di una frottola.
Nel bilancio della Cassa di Risparmio di San Miniato3 del 2001 è iscritto lo 0,2173% del capitale della Banca d’Italia per un valore nominale di 652.000 lire. Biverbanca possiede 6300 quote, corrispondenti al 2,1% del capitale.  Il Banco di Sicilia5 nel 2001 aveva quote corrispondenti al 6,343% del capitale di Bankitalia. Il Monte dei Paschi di Siena nel bilancio 2002 risulta avere 7500 quote.

Banca Centrale, conflitto di interessi e proprietà delle banche

I partecipanti al capitale della Banca d'Italia non possiedono reali poteri di nomina o revoca degli amministratori, non possono cedere le quote della Banca liberamente.
E' la regola: nel 1926 J.M.Keynes ha scritto a proposito della Banca d'Inghilterra che è un “caso di istituzione che teoricamente è di proprietà assoluta di alcune persone private” e che “non vi è classe di persone nel Regno quanto i suoi azionisti cui il governatore della Banca d'Inghilterra pensi di meno quando decide circa la sua politica”(1).
E' perciò difficile immaginare un conflitto di interessi tra una Banca e i suoi azionisti privi di potere nella Banca.
Ma chi sono i proprietari delle banche? In molti casi i principali azionisti dei gruppi bancari italiani sono fondazioni bancarie, i cui consigli di amministrazione sono nominati dagli enti locali e organizzazioni professionali.
Dunque se applicassimo rigorosamente la logica di chi dice che la Banca d'Italia è una spa, dovremmo pensare che le banche non sono private. Ma se le banche non sono private, perché i principali e più influenti azionisti non sono privati, come può la Banca d'Italia essere una banca privata?

Le banche che la FED non controlla

Un libro di qualche anno fa del premio Nobel Paul Krugman nella sua nuova edizione ci offre un dato ulteriore: negli USA ci sono banche fuori dal controllo della Banca Centrale, la FED. Si tratta di istituzioni definite banche di fatto, banche-ombra, sistema bancario parallelo, i cui asset, ha spiegato l'attuale segretario al Tesoro americano Geithner sono “collocati al di fuori del sistema bancario tradizionale”(2).
Una smentita della frottola secondo cui le Banche Centrali sono estremamente potenti e in perenne conflitto di interessi.

----

(1) J.M.Keynes, La fine del laissez-faire, in Teoria generale, UTET, 2006, pag. 128
(2) Krugman P., Il ritorno dell'economia della depressione e la crisi del 2008, Garzanti, pag. 181